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Sez. 2, Sentenza n. 10792 del 23/01/2001 Ud. (dep. 16/03/2001) Rv. 218672 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Insolvenza fraudolenta - In genere - Differenze tra i reati - Dissimulazione dell'insolvenza attuata mediante raggiri - Reato ravvisabile - Truffa.
Stato
decisa il 2001-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218672-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

In tema di reati contro il patrimonio, il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta - e non invece, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il delitto di truffa aggravata - il comportamento di un generale dei carabinieri che, assumendo l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 641

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)