Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2677 del 22/02/2012 (Rv. 621297 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Omessa produzione della copia autentica del provvedimento impugnato - Causa di improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal d.lgs. n.169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all'art. 339 e s. cod. proc. civ., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; inoltre, l'art.99 legge fall., che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla predetta allegazione e l'unico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice. (Nell'affermare il principio, la S.C. - in sede di cassazione con rinvio - ha altresì ribadito che comunque, anche al caso deciso, risulterebbe applicabile il precetto enunciato nell'art.347 cod. proc. civ. che, ponendo l'onere per l'appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ha come scopo solo la possibilità dell'esame di detto provvedimento da parte del giudice dell'appello, esigenza nella fattispecie del tutto soddisfatta, avendo il ricorrente trascritto nel ricorso il contenuto del decreto del giudice delegato, come ripreso dalla comunicazione del curatore).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)