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Sez. 2, Sentenza n. 7051 del 14/04/2004 (Rv. 572037 - 01)

SUPERFICIE - ESTINZIONE | Spazio sovrastante la costruzione - Diritto separato dalla proprietà del suolo - Natura - Diritto di superficie - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572037-01

SUPERFICIE - ESTINZIONE

Lo spazio sovrastante il suolo o una costruzione non costituisce un bene giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprietà ma configura la mera proiezione verso l'alto delle suddette entità immobiliari e, formalmente, la possibilità di svolgimento delle facoltà inerenti al diritto dominicale sulle medesime. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 952 c.c., il diritto reale su tale spazio, separato dalla proprietà dell'immobile sottostante, non è qualificabile come proprietà ma come diritto di superficie. (La Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato come diritto di superficie (come tale soggetto a prescrizione per non uso) e non di proprietà il diritto acquistato dagli attori sull'area sovrastante un fabbricato condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)