Sez. F, Sentenza n. 34294 del 21/08/2008 Cc. (dep. 27/08/2008) Rv. 240713 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Garanzie costituzionali - Mandato di arresto processuale - Indizi di reità costituiti da prelievi biologici prelevati all'imputato per altre finalità - Ostatività - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, non è in contrasto con le garanzie costituzionali di cui all'art. 2, comma primo della legge 22 aprile 2005, n. 69 la richiesta di consegna che si fondi su indizi di colpevolezza costituiti da reperti biologici prelevati all'imputato ad altri fini e conservati in una banca-dati del DNA. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache, nel quale gli indizi che avevano giustificato la custodia in carcere erano costituiti dalla prova del DNA, effettuata su prelievi ematici prelevati all'imputato durante un pregresso periodo di detenzione in Germania e ivi conservati in una apposita banca- dati).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)