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Sez. U, Sentenza n. 577 del 14/03/1961 (Rv. 240646 - 01)

DONAZIONE - FORMA - IN GENERE - DONAZIONE DI BENE DEL COMUNE ROGATA DAL SEGRETARIO COMUNALE - NULLITA ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1961-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/240646-01

DONAZIONE - FORMA - IN GENERE - DONAZIONE DI BENE DEL COMUNE ROGATA DAL SEGRETARIO COMUNALE - NULLITA ASSOLUTA.*

La donazione non puo essere ricompresa tra gli Atti per i quali l'art 89 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n 383, con disposizione eccezionale, in deroga alla norma generale (art 2699 cod civ e legge sul notariato 16 febbraio 1913 n 89), e con elencazione a carattere tassativo, ammette la rogazione da parte del segretario comunale. Pertanto l'atto di donazione, da parte di un comune, rogato dal segretario comunale del comune stesso, essendo rogato da un pubblico ufficiale incompetente, ha il valore soltanto di una scrittura privata, e, percio la donazione e nulla, difettando essa di un requisito formale prescritto ad substantiam. (Conf 416/60; 1218/58; 2983/57; 470/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 2699, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)