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Sez. 3, Sentenza n. 515 del 14/02/1969 (Rv. 338644 - 01)

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 191 DEL 1963 - CESSAZIONE DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ALBERGO - CONDIZIONI - PROGETTO CON IL POSITIVO PARERE MINISTERIALE - NECESSITA - PROVA DEL RILASCIO DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE E DELLA CONFORMITA DEL RELATIVO PROGETTO A QUELLO APPROVATO DAL MINISTERO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338644-01

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 191 DEL 1963 - CESSAZIONE DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ALBERGO - CONDIZIONI - PROGETTO CON IL POSITIVO PARERE MINISTERIALE - NECESSITA - PROVA DEL RILASCIO DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE E DELLA CONFORMITA DEL RELATIVO PROGETTO A QUELLO APPROVATO DAL MINISTERO - ESCLUSIONE.*

Nel vigore della legge 2 marzo 1963, n.191, la cessazione della proroga della locazione di un immobile adibito ad azienda alberghiera era subordinata unicamente alla produzione del progetto col prescritto parere favorevole dal competente ministero, e non occorreva la prova del preventivo rilascio della licenza di costruzione ne la prova della conformita del progetto sottoposto all' autorita comunale ai fini di ottenere la licenza, a quello che aveva ottenuto il parere favorevole del ministero.*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 191 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)