Sez. 3, Sentenza n. 515 del 14/02/1969 (Rv. 338644 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 191 DEL 1963 - CESSAZIONE DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ALBERGO - CONDIZIONI - PROGETTO CON IL POSITIVO PARERE MINISTERIALE - NECESSITA - PROVA DEL RILASCIO DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE E DELLA CONFORMITA DEL RELATIVO PROGETTO A QUELLO APPROVATO DAL MINISTERO - ESCLUSIONE.*
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 191 DEL 1963 - CESSAZIONE DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ALBERGO - CONDIZIONI - PROGETTO CON IL POSITIVO PARERE MINISTERIALE - NECESSITA - PROVA DEL RILASCIO DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE E DELLA CONFORMITA DEL RELATIVO PROGETTO A QUELLO APPROVATO DAL MINISTERO - ESCLUSIONE.*
Nel vigore della legge 2 marzo 1963, n.191, la cessazione della proroga della locazione di un immobile adibito ad azienda alberghiera era subordinata unicamente alla produzione del progetto col prescritto parere favorevole dal competente ministero, e non occorreva la prova del preventivo rilascio della licenza di costruzione ne la prova della conformita del progetto sottoposto all' autorita comunale ai fini di ottenere la licenza, a quello che aveva ottenuto il parere favorevole del ministero.*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 191 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)