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Sez. L, Sentenza n. 10724 del 25/05/2015 (Rv. 635668 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Contratti di assicurazione ex art. 4 r.d.l. n. 5 del 1942 - Rinuncia al rendimento dei premi - Successivo congelamento del capitale assicurato - Conseguenze sul diritto al rendimento dei premi per i lavoratori assunti successivamente al cosiddetto "congelamento".
Stato
decisa il 2015-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635668-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

In relazione ai contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro (nella specie, un istituto bancario) in favore dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, (in sostituzione dell'iscrizione al Fondo per l'indennità agli impiegati, previsto dal medesimo decreto), qualora la banca stipulante abbia cessato di ricomprendere negli accantonamenti gli aumenti stipendiali via via succedutisi ed abbia omesso, con conseguente diminuzione del capitale assicurato e, quindi, del rendimento dei premi (ceduto, con convenzione aggiuntiva, ai dipendenti), la riliquidazione delle spettanze di fine rapporto mediante inclusione nell'indennità di buonuscita delle differenze del rendimento dei premi di polizza, l'attribuzione di tale emolumento non compete ai dipendenti assunti dopo il "congelamento" del capitale, che costituisce revoca del contratto a favore di terzi a suo tempo stipulato ed è efficace nei confronti di coloro che, assunti successivamente alla stipula della convenzione, non potessero aver dichiarato di volerne profittare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 2, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)