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Sez. 3, Sentenza n. 43306 del 15/07/2014 Ud. (dep. 16/10/2014) Rv. 260983 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Esame della fonte indiretta - Potere officioso del giudice - Esercitabilità in difetto delle condizioni previste dall'art.507 cod. proc. pen. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260983-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

In tema di testimonianza indiretta, il giudice può sempre disporre d'ufficio, ex art. 195 cod. proc. pen., l'esame delle persone alle quali il testimone si è riferito per la conoscenza dei fatti, anche quando l'adempimento istruttorio non sia assolutamente necessario o non sia ancora conclusa l'acquisizione delle prove. (In motivazione, la Corte ha osservato che la citata disposizione, in quanto riferita alla testimonianza "de relato", detta una disciplina speciale rispetto alla regolamentazione generale dei poteri istruttori ufficiosi, di cui all'art. 507 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)