Sez. L, Ordinanza n. 10969 del 26/04/2025 (Rv. 674803-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE | Collaborazione coordinata e continuativa - Conversione in rapporto di lavoro subordinato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 - Natura sanzionatoria - Periodo antecedente la conversione - Principio di corrispettività - Conseguenze - Differenze retributive in base all'orario di lavoro effettivamente svolto - Spettanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE
La conversione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è un meccanismo di natura sanzionatoria che va coordinato, con riguardo al periodo antecedente alla propria operatività, con il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, con la conseguenza che i compensi economici e le eventuali differenze retributive spettanti in relazione a tale lasso temporale debbono essere commisurati all'orario di lavoro effettivamente osservato.
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69 com. 1, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)