Sez. L, Sentenza n. 13384 del 19/07/2004 (Rv. 574678 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE | Fondo previsto dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994 nel testo vigente a seguito della legge n. 127 del 1997 - Premio incentivante per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici o titolari di atti di pianificazione - Costituzione del fondo e relativi obblighi di ripartizione - Emanazione di regolamento per le modalità di erogazione - Natura di obblighi delle amministrazioni - Sussistenza - Correlata posizione di diritto soggettivo del lavoratore - Configurabilità - Fondamento - Lesione - Conseguenze - Responsabilità contrattuale - Imputabilità - Individuazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE
Il disposto dei commi primo e primo - bis dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 (nel testo vigente a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 127 del 1997 e prima delle modificazioni successivamente introdotte dalla legge n. 144 del 1999) nel prevedere l'obbligo delle amministrazioni aggiudicatarie o titolari di atti di pianificazione di costituire un fondo interno e di ripartirlo tra il personale dei loro uffici tecnici, nonché di emanare un regolamento per le relative modalità di erogazione, correlava tali obblighi ai rapporti di lavoro in corso attribuendo a detti dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva, alla cui configurabilità non era d'ostacolo la necessità di una successiva determinazione nel quantum, dovendosi, del resto, da un lato escludere che l'emanazione del regolamento (peraltro non subordinata dal suddetto disposto alla determinazione di criteri e modalità nella contrattazione decentrata) potesse configurarsi come condizione di esistenza di detto diritto, atteso che altrimenti si sarebbe dovuta qualificare come condizione meramente potestativa e perciò invalida, e, dall'altro, ritenere irrilevante l'assenza di un termine per detta emanazione, in quanto l'inerenza dell'obbligo ad un rapporto contrattuale comportava per le amministrazioni il rispetto dei principi di correttezza e buona fede e, quindi, il dovere di procedere all'emanazione in tempi ragionevoli. (Sulla base di tali principi la S.C., dando atto che non costituiva oggetto di impugnazione la statuizione del giudice di merito sull'applicabilità alla vicenda giudicata del sopra citato disposto normativo, ha riconosciuto fondata la pretesa di un lavoratore dell'ANAS al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità ex art. 1218 cod. civ., per la mancata corresponsione del premio incentivante a seguito dell'omessa costituzione del fondo, escludendo che - in ragione della loro applicabilità per un preciso ambito temporale - potesse integrare causa di non imputabilità dell'inadempimento dell'obbligo di costituzione la successione di varie modifiche al testo dell'art. 18).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18 com. 1, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18 com. 1 n. 2, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 13, Legge 16/06/1998 num. 191 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)