Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione
Testo in vigore al
Art. 136 Corrispettivi e diritti di licenza [Articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del codice]
1. Alle merci importate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, i diritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sono incorporati nelle merci. Il metodo di calcolo dell’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante.
2. Se il metodo di calcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.
3. Se i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato un opportuno adeguamento.
4. I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;
b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
5. Il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.
Art. 137 Luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione [Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice]
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice, per luogo d’introduzione nel territorio doganale dell’Unione si intende:
a) per le merci trasportate via mare, il porto di primo arrivo nel territorio doganale dell’Unione;
b) per le merci trasportate via mare in uno dei dipartimenti francesi d’oltremare che fanno parte del territorio doganale dell’Unione e trasportate direttamente verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, o viceversa, il porto di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che esse siano state scaricate o trasbordate in tale porto;
c) per le merci trasportate via mare e poi, senza trasbordo, per una via navigabile interna, il primo porto in cui può essere effettuato lo scarico;
d) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile interna o su strada, il luogo in cui si trova l’ufficio doganale di entrata;
e) per le merci trasportate con altri modi di trasporto, il luogo di attraversamento della frontiera del territorio doganale dell’Unione.
2. Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice, se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione e trasportate a destinazione in un’altra parte di tale territorio attraverso territori esterni al territorio doganale dell’Unione, il luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione è il luogo in cui le merci sono state introdotte per la prima volta in tale territorio doganale, a condizione che esse siano trasportate direttamente, attraverso tali territori, al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate in territori al di fuori del territorio doganale dell’Unione per motivi attinenti unicamente al trasporto.
4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3 non sono rispettate, il luogo in cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione è il seguente:
a) per le merci trasportate via mare, il porto di scarico;
b) per le merci trasportate con altri modi di trasporto, il luogo indicato al paragrafo 1, lettere c), d) o e), situato nella parte del territorio doganale dell’Unione verso cui le merci sono spedite.
Art. 138 Spese di trasporto [Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice]
1. Se le merci sono trasportate con lo stesso modo di trasporto fino a un punto situato al di là del luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione, le spese di trasporto sono stimate in proporzione alla distanza fino al luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione a norma dell’articolo 137 del presente regolamento, a meno che non si fornisca all’autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa standard, per trasportare le merci fino al luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
2. Le spese di trasporto aereo, comprese le spese di corriere aereo espresso, da includere nel valore in dogana delle merci sono determinate in conformità dell’allegato 23-01.
3. Se il trasporto è gratuito o a carico dell’acquirente, le spese di trasporto da includere nel valore in dogana delle merci devono essere calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.
Art. 139 Oneri riscossi sulla spedizioni postali (Articolo 70, paragrafo 1, del codice)
Il valore in dogana delle merci comprende le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel territorio doganale dell’Unione.
Art. 140 Mancata accettazione dei valori di transazione dichiarati (Articolo 70, paragrafo 1, del codice)
1. Nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del codice, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari.
2. Se i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice.
Art. 141 Valore in dogana di merci identiche o similari [Articolo 74, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice]
1.
Nel determinare il valore in dogana di merci importate in conformità dell’articolo 74, paragrafo 2, lettere a) o b), del codice si utilizza il valore di transazione di merci identiche o similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto della valutazione.
Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari vendute a un altro livello commerciale o in quantitativi diversi. Tale valore di transazione dovrebbe essere corretto per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi.
2. Si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative nelle spese tra le merci importate e le merci identiche o similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.
3. Se si riscontra più di un valore di transazione per merci identiche o similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al più basso di questi valori.
4. Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di progettazione, sviluppo, decorazione o design, planimetrie e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice in quanto tali attività sono state intraprese nell’Unione.
5. Si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un’altra persona solo quando non si trova un valore di transazione per merci identiche o similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.
Art. 142 Metodo deduttivo [Articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice]
1. Il prezzo unitario usato per determinare il valore in dogana di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nell’Unione, nello stato in cui sono importate, nello stesso momento o pressappoco al momento dell’importazione delle merci oggetto della valutazione.
2. In assenza di un prezzo unitario di cui al paragrafo 1, il prezzo unitario utilizzato è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute, nello stato in cui sono importate, nel territorio doganale dell’Unione, al più presto dopo l’importazione delle merci da valutare e comunque entro 90 giorni da tale importazione.
3. In assenza di un prezzo unitario di cui ai paragrafi 1 e 2, su richiesta del dichiarante è utilizzato il prezzo unitario al quale le merci importate sono vendute nel territorio doganale dell’Unione dopo ulteriore lavorazione o trasformazione, tenuto conto del valore aggiunto da tale lavorazione o trasformazione.
4. Le seguenti vendite non sono prese in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice:
a) vendite di beni a un livello commerciale diverso dal primo dopo l’importazione;
b) vendite a soggetti collegati;
c) vendite a persone che, direttamente o indirettamente, senza spese o a costo ridotto, forniscono i beni o servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice per l’impiego nell’ambito della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate;
d) vendite in quantitativi che non siano sufficienti a consentire di determinare il prezzo unitario.
5. Nel determinare il valore in dogana, dal prezzo unitario stabilito conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono detratti i seguenti elementi:
a) le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure il ricarico generalmente praticato per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite sul territorio doganale dell’Unione di merci importate della stessa natura o specie che rientrano in un gruppo o una gamma di merci prodotte da un settore industriale specifico; oppure
b) le spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonché le spese connesse sostenute nel territorio doganale dell’Unione; oppure
c) i dazi all’importazione ed altre imposte da pagare nel territorio doganale dell’Unione a motivo dell’importazione o della vendita delle merci.
6.
Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna di cui all’articolo 23-02 può essere direttamente determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/8712 del Consiglio.
Tali prezzi unitari possono essere usati per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di 14 giorni. Ciascun periodo decorre da un venerdì.
I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente:
a) previa deduzione degli elementi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui al paragrafo 5, lettera b). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.
b) Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di 14 giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.
c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi devono essere divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l’ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.
Art. 143 Metodo del valore calcolato [Articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice]
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice, le autorità doganali non possono richiedere o imporre a una persona non stabilita nel territorio doganale dell’Unione di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare il valore in dogana.
2. Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto i), del codice comprende il costo degli elementi indicati all’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del codice. Esso comprende inoltre il valore, imputato nella proporzione adeguata, di ogni prodotto o servizio di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice fornito direttamente o indirettamente, dall’acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci oggetto della valutazione. Il valore dei lavori specificati all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice effettuati nell’Unione è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore.
3. Il costo di produzione include tutte le spese sostenute per la creazione, lo sviluppo o il miglioramento considerevole di beni economici. Esso include anche i costi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del codice.
4. Le «spese generali» di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di commercializzazione delle merci per l’esportazione non compresi a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto i), del codice.
Art. 144 Valore determinato sulla base dei dati disponibili (metodo «fall-back») (Articolo 74, paragrafo 3, del codice)
1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice, può essere utilizzata una ragionevole flessibilità nell’applicazione dei metodi previsti agli articoli 70 e 74, paragrafo 2, del codice. Il valore così determinato si basa, nella maggior misura possibile, su valori in dogana determinati in precedenza.
2. Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, vengono utilizzati altri metodi appropriati. In tal caso, il valore in dogana non viene determinato sulla base di uno dei seguenti elementi:
a) il prezzo di vendita, all’interno del territorio doganale dell’Unione, di merci prodotte nel territorio doganale dell’Unione;
b) un sistema in base al quale il più elevato dei due valori possibili è utilizzato per la determinazione del valore in dogana;
c) il prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione;
d) il costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice;
e) i prezzi all’esportazione verso un paese terzo;
f) i valori in dogana minimi;
g) valori arbitrari o fittizi.
Art. 145 Documenti giustificativi riguardanti il valore in dogana (Articolo 163, paragrafo 1, del codice)
La fattura relativa al valore di transazione dichiarato è richiesta come documento giustificativo.
Art. 146 Conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana [Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice]
1. In conformità dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice, i seguenti tassi di cambio sono utilizzati per la conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana:
a) il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;
b) il tasso di cambio pubblicato dall’autorità nazionale competente o, se l’autorità nazionale ha designato una banca privata ai fini della pubblicazione del tasso di cambio, il tasso di cambio pubblicato dalla suddetta banca privata, per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro.
2.
Il tasso di cambio da utilizzare in conformità del paragrafo 1 è il tasso di cambio pubblicato il penultimo mercoledì di ogni mese.
Se in quel giorno non è stato pubblicato alcun tasso di cambio, si applica il tasso più recente pubblicato.
3. Il tasso di cambio si applica per un mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
4. Se non è stato pubblicato un tasso di cambio di cui ai paragrafi 1 e 2, il tasso da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice è stabilito dallo Stato membro interessato. Tale tasso deve riflettere il più fedelmente possibile il valore della moneta dello Stato membro interessato.
Titolo III. Obbligazione doganale e garanzie
Capo 1. Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 147 Sistemi elettronici relativi alle garanzie (Articolo 16 del codice)
Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro è utilizzato un sistema elettronico a tal fine predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.
Il primo paragrafo del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Art. 148 Garanzia isolata per un’obbligazione doganale potenziale (Articolo 90, paragrafo 1, secondo comma, del codice)
1. Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) per un’obbligazione doganale potenziale copre l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell’aliquota di imposizione più elevata del dazio applicabile a merci del medesimo tipo.
2. Se gli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci devono essere coperti dalla garanzia isolata, il calcolo è effettuato sulla base dell’aliquota di imposizione più elevata applicabile alle merci dello stesso tipo nello Stato membro in cui le merci sono vincolate al regime doganale o sono in custodia temporanea.
Art. 149 Garanzia facoltativa (Articolo 91 del codice)
Quando le autorità doganali decidono di richiedere una garanzia facoltativa, si applicano gli articoli da 150 a 158 del presente regolamento.
Art. 150 Garanzia sotto forma di deposito in contanti [Articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice]
Quando è richiesta una garanzia per i regimi speciali o la custodia temporanea e viene disposta una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti, tale garanzia è fornita alle autorità doganali dello Stato membro in cui le merci sono state vincolate al regime o sono in custodia temporanea.
Se un regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato o se il controllo dell’uso finale delle merci o la custodia temporanea si sono conclusi correttamente, la garanzia è rimborsata dall’autorità doganale dello Stato membro in cui è stata fornita.
Art. 151 Garanzia sotto forma di impegno assunto da un fideiussore [Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), e articolo 94 del codice]
1. L’impegno assunto da un fideiussore è approvato dall’ufficio doganale in cui è costituita la garanzia (ufficio doganale di garanzia), che notifica l’approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.
2. L’ufficio doganale di garanzia può revocare l’approvazione dell’impegno assunto da un fideiussore in qualsiasi momento. L’ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia.
3. Il fideiussore può revocare il proprio impegno in qualsiasi momento. Il fideiussore notifica la revoca all’ufficio doganale di garanzia.
4. La revoca dell’impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momento in cui la revoca prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime doganale o di custodia temporanea in virtù dell’impegno revocato.
5. La garanzia isolata fornita sotto forma di impegno è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 32-01.
6. La garanzia globale fornita sotto forma di impegno è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 32-03.
7. In deroga ai paragrafi 5 e 6 e all’articolo 160, ogni Stato membro, conformemente al diritto nazionale, può permettere che un impegno assunto da un fideiussore assuma una forma diversa da quelle di cui agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, purché i suoi effetti giuridici siano identici.
Art. 152 Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore [Articolo 89 e articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice]
1. Quando una garanzia isolata viene fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore, la prova di tale impegno deve essere conservata dall’ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.
2. Quando una garanzia isolata viene fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore, il titolare del regime non può modificare il codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
Art. 153 Reciproca assistenza tra le autorità doganali [Articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice]
Quando l’obbligazione doganale sorge in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accettato una garanzia in una delle forme di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che può essere utilizzata in più di uno Stato membro, lo Stato membro che ha accettato la garanzia trasferisce allo Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale, su richiesta presentata da quest’ultimo dopo la scadenza del termine di pagamento, l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione entro i limiti della garanzia accettata e del dazio non pagato.
Tale trasferimento è effettuato entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Art. 154 Numero di riferimento della garanzia e codice di accesso (Articolo 89, paragrafo 2, del codice)
1. Quando una garanzia isolata può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l’ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia o, nel caso di una garanzia sotto forma di titoli, al fideiussore, le seguenti informazioni:
a) un numero di riferimento della garanzia;
b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
2.
Quando una garanzia globale può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l’ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia le seguenti informazioni:
a) un numero di riferimento della garanzia per ciascuna parte dell’importo di riferimento da monitorare a norma dell’articolo 157 del presente regolamento;
b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l’ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia ad uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.
3. Un’autorità doganale verifica l’esistenza e la validità della garanzia ogniqualvolta una persona le comunica un numero di riferimento della garanzia.
Sezione 2. Garanzia globale
Art. 155 Importo di riferimento (Articolo 90 del codice)
1. Salvo ove diversamente disposto all’articolo 158 del presente regolamento, l’importo della garanzia globale è pari a un importo di riferimento stabilito dall’ufficio doganale di garanzia a norma dell’articolo 90 del codice.
2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri il cui importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia, la parte dell’importo di riferimento relativa a tali dazi e oneri corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri esigibili.
3.
Quando deve essere costituita una garanzia globale per i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri il cui importo non può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia o il cui importo varia nel tempo, la parte dell’importo di riferimento relativa a tali dazi e oneri è fissata come segue:
a) per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione o all’esportazione e gli altri oneri che sono insorti, l’importo di riferimento corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti;
b) per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri che potrebbero insorgere, l’importo di riferimento corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri che potrebbero diventare esigibili in relazione a ciascuna dichiarazione in dogana o a ciascuna dichiarazione di custodia temporanea per le quali è fornita la garanzia, nel periodo compreso tra il vincolo delle merci al regime doganale o di custodia temporanea pertinente e il momento in cui tale regime è appurato o la sorveglianza delle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea prendono fine.
Ai fini della lettera b) si tiene conto dei tassi più elevati dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci dello stesso tipo e dei tassi più elevati di altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci dello stesso tipo nello Stato membro dell’ufficio doganale di garanzia.
Qualora l’ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare la parte dell’importo di riferimento di cui al primo comma, tale importo è fissato a 10000 EUR per ciascuna dichiarazione.
4. L’ufficio doganale di garanzia stabilisce l’importo di riferimento in collaborazione con la persona tenuta a fornire la garanzia. Nel fissare la parte dell’importo di riferimento in conformità del paragrafo 3, l’ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate ai regimi doganali pertinenti o in custodia temporanea nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste secondo quanto indicato fra l’altro nella documentazione commerciale e contabile della persona tenuta a fornire la garanzia.
5. L’ufficio doganale di garanzia procede a un esame dell’importo di riferimento, di propria iniziativa o in seguito a una richiesta della persona tenuta a fornire la garanzia, e lo adegua per conformarlo alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 90 del codice.
Art. 156 Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte della persona tenuta a fornire la garanzia (Articolo 89 del codice)
La persona tenuta a fornire la garanzia assicura che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che è dovuto o che può diventare esigibile, non superi l’importo di riferimento.
Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.