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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18423 del 08/06/2022 (Rv. 665022 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Litisconsorzio facoltativo - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno soltanto dei litisconsorti - Rigetto - Appello proposto dal medesimo litisconsorte - Rigetto - Ricorso per cassazione proposto da altro litisconsorte - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665022-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

Nel caso in cui l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da uno soltanto dei litisconsorti facoltativi, sia rigettata in primo grado, e in grado di appello la relativa statuizione venga impugnata soltanto da colui che aveva sollevato l'eccezione, il nuovo rigetto di quest'ultima non può essere impugnato per cassazione da coloro che, in secondo grado, non avevano impugnato la sentenza di primo grado sulla questione di competenza, ostandovi l'art. 329 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)