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Sez. 2, Sentenza n. 945 del 14/04/1966 (Rv. 321888 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - SOSTITUZIONE IN APPELLO DI UNA DENUNZIA DI NULLITA AD UNA DOMANDA DI ANNULLAMENTO - IDENTITA DEI FATTI COSTITUTIVI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321888-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - SOSTITUZIONE IN APPELLO DI UNA DENUNZIA DI NULLITA AD UNA DOMANDA DI ANNULLAMENTO - IDENTITA DEI FATTI COSTITUTIVI - AMMISSIBILITA.*

Non ogni mutamento della ragione della domanda produce una sostanziale innovazione della pretesa, vietata in appello, ma soltanto quello che alteri i fatti costitutivi del diritto dedotto ed i termini della controversia, introducendo un nuovo e diverso tema di indagine. E tanto non puo ravvisarsi nella denuncia di una nullita assoluta, fondata sugli stessi elementi di fatto acquisiti al processo, nel quale sia stata inizialmente proposta una domanda di annullamento, sia perche la nuova deduzione non altera ne il petitum ne, sostanzialmente, i termini della controversia, sia per il principio dell'assorbimento, essendo manifesto che la nullita supera e comprende nell'ambito dello stesso petitum le ragioni dell'annullamento. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)