Sez. 1, Sentenza n. 11892 del 06/02/2002 Cc. (dep. 23/03/2002) Rv. 221128 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - IN GENERE | Inconciliabilità tra giudicati - Mancata allegazione della sentenza irrevocabile ritenuta inconciliabile con la condanna riportata - Inammissibilità della richiesta - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - IN GENERE
In tema di revisione, incombe al ricorrente l'onere di produrre la sentenza di cui assume l'inconciliabilità con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l'art. 633 comma 2 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)