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Sez. 2, Sentenza n. 12063 del 25/06/1975 Ud. (dep. 13/12/1975) Rv. 131444 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INSUSSISTENZA DI QUALSIASI DANNO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE: TENTATO FURTO.*
Stato
decisa il 1975-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131444-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INSUSSISTENZA DI QUALSIASI DANNO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE: TENTATO FURTO.*

Non puo applicarsi l'attenuante del risarcimento del danno, quando (come nel caso di tentato furto di un'auto, neppure spostata dal luogo dove si trovava e in cui non venga rintracciato alcun segno di effrazione o danneggiamento), colui che si voleva derubare non subi alcun danno, neppure solo morale; giacche, avendo ritrovato l'oggetto dove l'aveva lasciato, non subi neanche un turbamento della sola sfera psichica.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)