Sez. 2, Sentenza n. 17893 del 31/07/2009 (Rv. 610336 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Interpretazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE
L'interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando nel suo complesso una clausola di un regolamento condominiale, aveva escluso la possibilità di ricondurre alla tipologia di utilizzazione "civile", professionale o "commerciale" la destinazione a "laboratorio di pasticceria" di un locale condominiale sito al piano interrato del relativo fabbricato, negando, con ragionamento immune da vizi logici o giuridici, che potessero al contrario rilevare talune circostanze estrinseche alla portata disciplinatoria della clausola contrattuale interpretata, come la preesistenza della anzidetta destinazione rispetto alla approvazione del regolamento condominiale ovvero la tolleranza manifestata per anni nell'esercizio dell'attività vietata e, infine, il collegamento funzionale tra l'attività di produzione artigianale di pasticcini svolta al piano interrato e quella commerciale di pasticceria esercitata al piano terreno dello stesso fabbricato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)