Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 52, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 327;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 28 marzo 1962, n. 169;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 7, cosi' come modificata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1986;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella riunione del 26 gennaio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, di seguito denominati GPL, nonche' l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL: l'impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o piu' serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o piu' punti di travaso e di riempimento, cosi' come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994;
b) ente competente: la regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative concernenti le attivita' di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Art. 3 Autorizzazioni e monitoraggio
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali.
2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, contengono, in particolare:
a) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di societa', del legale rappresentante, nonche' le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile;
b) l'ubicazione delle opere ed il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale si intendono realizzare le opere stesse;
c) la capacita' di ciascun serbatoio nonche' la capacita' totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare;
d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.
3. L'ente competente comunica al Ministero delle attivita' produttive, secondo la tempistica indicata nell'accordo di programma di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate, ai fini dello svolgimento da parte del Ministero stesso della funzione di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 3), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore, i Ministeri delle attivita' produttive, dell'interno, e dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane stipulano, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo di programma con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel quale sono indicate le modalita' di rilevazione statistica dei dati relativi alle attivita' disciplinate dal presente provvedimento e la trasmissione degli stessi da parte del Ministero delle attivita' produttive agli enti competenti.
Art. 4 Dimensioni minime dei nuovi impianti
1. Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di garantire e migliorare il servizio all'utenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni all'installazione e esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate per impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL di capacita' non inferiore a 100 mc in serbatoi fissi.
Art. 5 Obblighi di sicurezza
1. Fermo restando per gli impianti di cui all'articolo 1, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, il titolare dell'impianto, qualora non sia gia' sottoposto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, redige, secondo i criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2. Gli impianti non sottoposti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, di cui al comma 1, sono soggetti a verifiche ispettive svolte dall'ente competente, secondo i criteri di cui all'articolo 25 dello stesso decreto.
3. Il titolare della concessione per l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, pena la decadenza del titolo, agli adempimenti previsti dal comma 1, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6 Esenzioni
1. Fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 3, i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL per usi privati, industriali ed agricoli e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacita' complessiva non superiore a 26 mc.
2. Le disposizioni degli articoli 4, comma 1, e 5, non si applicano ai depositi di GPL per usi privati, agricoli ed industriali ed ai depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate e comunque destinati ad uso non commerciale.
3. Gli esercenti depositi di GPL per uso privato, agricolo ed industriale, e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacita' complessiva non superiore a 26 mc sono esentati dagli obblighi indicati nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4. Al fine di razionalizzare il sistema dei depositi di GPL in bombole, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1962, n. 169, le parole: «chilogrammi 500 di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «chilogrammi 1000 di prodotto».
Art. 7 D i v i e t i
1. Sono vietati l'imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge del 23 agosto 2004, n. 239.
2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di depositi di GPL in bombole, non sono autorizzati alla distribuzione e alla vendita di GPL in serbatoi installati presso i consumatori finali.
Art. 8 Norme per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti soggettivi
1. L'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole e' esercitata dal soggetto proprietario delle bombole stesse e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;
c) avere la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), implica, pena la decadenza del titolo che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 , primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, una societa' titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
b) far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ;
c) aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione;
d) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.
Art. 9 Norme per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti oggettivi
1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, chiunque intenda esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL con bombole di proprieta' deve avere i seguenti requisiti oggettivi:
a) avere la disponibilita' esclusiva di serbatoi fissi aventi capacita' volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacita' volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprieta';
b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16.
2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici:
a) di proprieta' del titolare della autorizzazione o appartenenti a societa' collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entita' della quota di partecipazione;
b) di proprieta' del consorzio di imprese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile;
c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere c) e d).
3. La capacita' dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2, non puo' essere utilizzata per soddisfare quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a).
Art. 10 Norme in materia di cauzioni delle bombole
1. L'utente finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL corrisponde alla azienda distributrice, direttamente o tramite il rivenditore, un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della restituzione della bombola, di importo, per ciascuna bombola, non inferiore a sei euro. Con decreto del Ministero delle attivita' produttive l'importo puo' essere modificato ed aggiornato. Il rivenditore ha l'obbligo di richiedere la cauzione e ne e' responsabile verso l'azienda distributrice, cui fornisce un rendiconto mensile. Il venditore consegna all'utente, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza che l'utente deve conservare.
2. L'importo delle cauzioni e' investito, entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione, in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed all'articolo 16, sono versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle tesorerie provinciali dello Stato ed affluiscono al Fondo cauzioni GPL in bombole.
3. Chiunque detiene bombole per GPL deve restituire alle aziende distributrici, anche tramite il rivenditore, le bombole vuote.
4. L'azienda distributrice restituisce, all'atto della definitiva restituzione della bombola e della relativa quietanza, la cauzione versata dall'utente. In caso l'utente causi la dispersione o la distruzione della bombola, l'azienda distributrice incamera l'importo della cauzione.
5. Le aziende distributrici possono essere autorizzate ad investire gli importi delle cauzioni gia' investite in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato per:
a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti fissi;
b) l'effettuazione di lavori di migliorie ed adeguamenti di sicurezza per gli impianti;
c) acquisto di bombole nuove che consenta il reintegro delle bombole disperse;
d) adempimenti di sicurezza per i serbatoi di GPL di capacita' non superiore a 13 mc.
6. Ai soli fini di cui al comma 5, e ferme restando le competenze autorizzative attribuite alle regioni, le aziende distributrici presentano al Ministero delle attivita' produttive apposita istanza di autorizzazione allo svincolo delle cauzioni.
7. Il Ministero delle attivita' produttive autorizza lo svincolo, previa presentazione da parte dell'azienda di copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo.
Art. 11 Formazione degli addetti
1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attivita' di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza.
2. Il corso puo' essere svolto da privati, enti o societa' qualificate ed all'uopo autorizzati, ai sensi del comma 3, dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. I requisiti degli organismi di cui al comma 2, il programma e le modalita' di effettuazione dei corsi sono stabiliti dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di corsi di addestramento per gli addetti al rifornimento dei serbatoi, di cui agli articoli 13 e 14.
Art. 12 Norme in materia di proprieta' collaudo e riempimento delle bombole
1. E' considerato proprietario della bombola colui che detiene legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1986, oppure la dichiarazione di conformita' rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
2. In caso di trasferimento di proprieta' delle bombole il nuovo proprietario provvede ad apporre l'indicazione della propria ditta sul recipiente e ad assicurarne le revisioni, senza soluzione di continuita', secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.
3. Sulle bombole e' apposto, in modo indelebile, il nome della ditta originariamente proprietaria.
4. Le bombole non possono essere riempite con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas la cui denominazione risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi in base alle norme vigenti.
5. Il titolare di impianto di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti puo' eseguire il riempimento in recipienti propri o di terzi che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9.
In questo caso il legittimo proprietario dei recipienti dovra' preventivamente autorizzarne il riempimento presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione all'ente competente nel cui territorio e' ubicato l'impianto.
Art. 13 Norme per l'esercizio dall'attivita' di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti soggettivi
1. L'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi e' esercitata da soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;
c) avere la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La disponibilita' di cui al comma 1, lettera c), implica, pena la decadenza del titolo, che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) sia controllato o controlli, ai sensi dell'articolo 2359 , primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, societa' titolari della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
b) faccia parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, istituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, titolare dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ;
c) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione;
d) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di comodato d'uso in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.
Art. 14 Norme per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti oggettivi
1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 13, chiunque intenda esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi deve avere i seguenti requisiti oggettivi:
a) avere la disponibilita' esclusiva di serbatoi fissi aventi capacita' volumetrica non inferiore al 3 per cento della capacita' volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, di proprieta' del titolare della autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilita', a qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione;
b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16.
2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici:
a) di proprieta' del titolare della autorizzazione o appartenenti a societa' collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entita' della quota di partecipazione;
b) di proprieta' del consorzio di imprese di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile;
c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 13, comma 2, lettere c) e d).
3. La capacita' dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2 non puo' essere utilizzata per soddisfare quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a).
4. I serbatoi di cui al citato decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 annessi al servizio di reti canalizzate di GPL non rientrano nel calcolo del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a).
Art. 15 Norme transitorie
1. I titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e successive modificazioni, possono proseguire l'attivita' per un periodo massimo di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tale termine, pena la decadenza del titolo, devono conseguire i requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 dandone comunicazione all'ente competente.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle concessioni di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, devono comunque assicurare la disponibilita' di stoccaggio di cui agli articoli 9, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera a), anche attraverso contratti, di durata non inferiore ad un anno, di movimentazione di prodotto presso impianti di terzi.
Art. 16 Norme in materia di assicurazione della responsabilita' civile
1. I recipienti, consistenti in bombole e serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL, a qualunque uso destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione od installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:
a) della responsabilita' civile cui e' tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi, compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali;
b) della responsabilita' civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.
2. L'assicurazione e' stipulata per un congruo massimale e comunque non inferiore a cinque milioni di euro per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di cinquecentosedicimila euro per ogni persona e di due milioni e cinquecentomila euro per le cose ed animali.
3. L'aggiornamento delle somme da assicurare e' determinato con decreto del Ministero delle attivita' produttive.
4. L'impresa distributrice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica al Ministero delle attivita' produttive, gli estremi della polizza di assicurazione stipulata e, entro un mese dal loro verificarsi, eventuali modifiche all'assicurazione stessa.
5. Nei punti di distribuzione e di vendita sono chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.
6. I rivenditori di GPL in bombole detengono nei loro negozi solo recipienti contenenti GPL posti in commercio da imprese che hanno ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nel presente decreto.
7. Sui serbatoi installati presso l'utenza e' chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa distributrice.