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Sez. 2, Sentenza n. 104 del 19/01/1971 (Rv. 349458 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - CONTRATTO DI DIVISIONE STIPULATO SOLO DA ALCUNI COMPROPRIETARI - NULLITA - POSSIBILITA DI SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349458-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - CONTRATTO DI DIVISIONE STIPULATO SOLO DA ALCUNI COMPROPRIETARI - NULLITA - POSSIBILITA DI SANATORIA - CONDIZIONI.*

Il contratto di divisione di beni costituenti l'oggetto di un unico rapporto di comunione e nullo se stipulato soltanto da alcuni dei comproprietari, i quali si siano attribuiti la proprieta piena ed esclusiva dei singoli lotti, nonostante che i beni in essi inclusi appartengano pro indiviso anche ai comunisti assenti. Tale divisione non puo divenire, a posteriori, valida a seguito della cessione ad uno dei condividenti delle quote ideali spettanti ai comproprietari che non hanno partecipato all'atto, in quanto detta cessione, sostituendo il cessionario nella quota dei cedenti, ricostituisce fra i condividenti proprio quello stato di comunione che l'atto divisionale mirava ad eliminare. Ne, parimenti, puo riconoscersi efficacia sanante al negozio con il quale il cessionario trasferisca all'altro condividente le quote ideali gia appartenute ai terzi sui beni assegnati a quest'ultimo, perche, in tal caso, lo scioglimento della comunione non deriverebbe dal solo atto di divisione, ma dal concorso di questo con il successivo negozio traslativo, la cui complementarieta incrinerebbe in modo radicale l'operata divisione, travolgendo i criteri di ripartizione adottati e l'equilibrio economico attuato con tale atto e ne evidenzierebbe l'inidoneita a realizzare l'effetto perseguito dalle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1423

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)