Sez. 2, Sentenza n. 21881 del 14/10/2009 (Rv. 611408 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sequestro del veicolo - Mancata proposizione del ricorso - Confisca del veicolo - Termini - Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Rimborso delle spese di trasporto e custodia - Condizioni - Tempo trascorso tra sequestro e confisca - Rilevanza - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca dei veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione. Ne consegue che, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 209 cod. strada, l'irragionevolezza del tempo trascorso tra il sequestro e la confisca non assume alcun rilievo, in caso di mancata proposizione del ricorso, ai fini del rimborso delle spese di trasporto e custodia del veicolo per il periodo che precede la sanzione ablatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 97, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)