Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 24/11/1987 Ud. (dep. 16/04/1988) Rv. 178163 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - LEGGE N. 349 DEL 1986 ISTITUTIVA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE - INTRODUZIONE DI NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE - FINALITÀ - CASO DI DANNO AMBIENTALE - OBBLIGO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI TRASMETTERE COPIA DELLA SENTENZA AL MINISTERO DELL'AMBIENTE.*
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - LEGGE N. 349 DEL 1986 ISTITUTIVA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE - INTRODUZIONE DI NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE - FINALITÀ - CASO DI DANNO AMBIENTALE - OBBLIGO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI TRASMETTERE COPIA DELLA SENTENZA AL MINISTERO DELL'AMBIENTE.*
Con la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del ministero dello ambiente, sono state introdotte anche norme in materia di danno ambientale inteso come danno antigiuridico, da ripristinare o risarcire in Sede civile. Infatti, l'indicata legge affida al nuovo ministero il compito fondamentale di assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali (art. 1), attribuendo importanti competenze esclusive (es. In materia di inquinamento delle acque e da rifiuti) o concorrenti con altri ministeri, poteri di intervento molto estesi anche in via cautelare ed anche il dovere istituzionale di promuovere l'Azione di risarcimento del danno ambientale davanti al giudice ordinario civile (art. 18). In tale contesto, ove ricorra un caso di danno ambientale, il dovere di collaborazione istituzionale impone alla Corte di Cassazione di disporre che copia della sentenza sia trasmessa al ministero dello ambiente per fini conoscitivi e per la adozione dei provvedimenti di sua Competenza miranti al recupero dell'area danneggiata dagli imputati. (V mass n 176639).*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1986 num. 349 art. 1, Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)