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DIRETTIVA 92/14/CEE DEL CONSIGLIO del 2 marzo 1992 sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che l'applicazione delle norme sulle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione ha conseguenze significative per la prestazione dei servizi di trasporto aereo, in particolare se tali norme impongono restrizioni riguardo alla durata di vita utile degli aerei utilizzati dalle compagnie aeree; che la direttiva 80/51/CEE4 stabilisce valori limite per tali emissioni sonore;

considerando che la direttiva 89/629/CEE del Consiglio5 limita l'iscrizione nei registri degli Stati membri agli aerei che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988); che la suddetta direttiva specifica che il limite alla registrazione costituisce soltanto una prima fase;

considerando che il programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale6 indica chiaramente la rilevanza del problema del rumore e in particolare la necessità di svolgere un'azione contro il rumore causato dal traffico aereo;

considerando che, a causa della sempre maggiore congestione degli aeroporti della Comunità, è necessario utilizzare nel miglior modo le strutture esistenti, e che ciò sarà possibile solo con l'impiego di aerei ammissibili sotto il profilo ambientale;

considerando che i lavori svolti dalla Comunità in cooperazione con altri organismi internazionali indicano che per essere benefica all'ambiente qualsiasi regola relativa alla non iscrizione nei registri deve essere corredata da misure intese a limitare l'utilizzazione degli aerei che non soddisfano le norme del capitolo 3 dell'allegato 16;

considerando che a tal fine si devono introdurre, secondo uno scadenzario adeguato, regole comuni per garantire che prevalga in tutta la Comunità un approccio armonizzato per completare le disposizioni esistenti; che dette regole diventano particolarmente importanti visto il recente impulso dato alla liberalizzazione progressiva del traffico aereo europeo;

considerando che il rumore degli aerei deve essere ulteriormente ridotto, tenendo conto dei fattori ambientali, delle possibilità tecniche e delle conseguenze economiche;

considerando che è opportuno iscrivere nei registri degli Stati membri solo gli aerei subsonici civili a reazione che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16, capitolo 3; che un programma di ritiro graduale dai registri degli Stati membri degli aerei che non soddisfano le norme di cui al capitolo 3 agevolerebbe sia le compagnie aeree che i fabbricanti;

considerando che è opportuno dedicare particolare attenzione ai problemi dei paesi in via di sviluppo;

considerando che in caso di problemi tecnici o economici è opportuno concedere deroghe limitate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1992. Per il Consiglio Il Presidente Joâo PINHEIRO