diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 13088 del 12/05/2023 (Rv. 668346 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Successiva fusione per incorporazione nell'ente pubblico - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668346-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e controllo di società di capitali, partecipate (anche in via totalitaria) da enti pubblici, qualora il danno cagionato dall'illecito incida in via diretta soltanto sul patrimonio della società, distinto e separato da quello dei soci, restando irrilevante la successiva fusione per incorporazione della società nell'ente pubblico socio, intervenuta dopo l'esaurimento della condotta illecita e, quindi, non incidente sul danno già prodotto.

Cod. Civ. art. 2392, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)