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Sez. T, Ordinanza n. 2209 del 02/02/2026 (Rv. 677861-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Cassazione con rinvio - Errore materiale nella designazione del giudice del rinvio - Emendabilità mediante il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. - Riassunzione - Pronuncia di inammissibilità da parte del giudice di rinvio - Successivo ricorso per cassazione - Correzione d’ufficio dell’errore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2026-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677861-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE

Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, per errore materiale indichi nel dispositivo un giudice diverso da quello effettivamente competente, tale statuizione, in quanto coperta dal giudicato formale, è emendabile esclusivamente dalla stessa Corte mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale; tuttavia, ove il giudizio di rinvio si concluda con una pronuncia di inammissibilità della riassunzione, impugnata con ricorso per cassazione, la Corte, cassata la pronuncia in rito, può correggere anche d'ufficio l'originario errore materiale e disporre il rinvio al giudice che avrebbe dovuto essere indicato sin dall'originaria ordinanza di cassazione.

Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)