Sez. U, Sentenza n. 3309 del 06/04/1987 (Rv. 452365 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - IMPUGNATIVA DA PARTE DEL DIPENDENTE DELL'ESITO NEGATIVO DI UNO SCRUTINIO DI PROMOZIONE ESPLETATO DALL'ENTE DATORE DI LAVORO - PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISTACCO O COMANDO DEL DIPENDENTE PRESSO UN ENTE DIVERSO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - IMPUGNATIVA DA PARTE DEL DIPENDENTE DELL'ESITO NEGATIVO DI UNO SCRUTINIO DI PROMOZIONE ESPLETATO DALL'ENTE DATORE DI LAVORO - PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISTACCO O COMANDO DEL DIPENDENTE PRESSO UN ENTE DIVERSO - IRRILEVANZA.*
Con riguardo alla pronuncia del consiglio di stato, su controversia promossa dal pubblico dipendente per impugnare l'esito a lui negativo di uno scrutinio di promozione espletato dall'ente datore di lavoro, non può integrare un difetto di giurisdizione, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte, la circostanza che detto dipendente sia "distaccato" o "comandato" presso un ente diverso, trattandosi di situazione non idonea ad escludere l'astratta configurabilità di una posizione soggettiva tutelabile nell'ambito del rapporto d'impiego con l'ente distaccante (rapporto che non si estingue per effetto di tale distacco).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)