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Sez. 3 - , Sentenza n. 22607 del 08/11/2016 (Rv. 642965 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Oneri probatori - Ricorso a criteri presuntivi - Ammissibilità - Contenuto - Fattispecie in tema di applicabilità del tasso di interesse dei buoni poliennali del Tesoro con scadenza a dieci anni.
Stato
decisa il 2016-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642965-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sulla somma rivalutata potessero essere liquidati gli interessi compensativi al tasso dei Buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni, in quanto aventi una redditività maggiore rispetto al tasso legale, non essendo stato provato che la predetta somma, se liquidata tempestivamente, sarebbe stata impiegata in quell'investimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)