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Sez. L, Ordinanza n. 11553 del 30/04/2024 (Rv. 671036-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - IN GENERE | Beneficiari della pensione di reversibilità ex art. 13 r.d.l. n. 636 del 1939 - Soggetti equiparati ex art. 38 d.P.R. n. 818 del 1957 - Mancata inclusione di nipoti maggiorenni orfani, inabili al lavoro e a carico dell'ascendente assicurato - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Estensione del diritto a favore dei nipoti conviventi con l'ascendente, alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671036-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - IN GENERE

All'esito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022, il diritto alla pensione di reversibilità previsto dall'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, conv. con modif. dalla l. n. 1272 del 1939, deve essere esteso - alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli - a favore dei nipoti maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati, precedentemente non inclusi fra i soggetti equiparati ai beneficiari della prestazione.

DPR 26/04/1957 num. 818 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)