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Sez. 1, Sentenza n. 2119 del 24/06/1968 (Rv. 334284 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI)- SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA DELL'AMMISSIBILITA DELLA DOMANDA DI REVOCAZIONE - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE TEMPESTIVA DELL'ISTANZA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334284-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI)- SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA DELL'AMMISSIBILITA DELLA DOMANDA DI REVOCAZIONE - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE TEMPESTIVA DELL'ISTANZA - SUFFICIENZA.*

La disposizione dell'art. 398 ultimo comma cod. proc. civ. secondo cui la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione fino alla comunicazione della sentenza che ha pronunziato sulla revocazione, va interpretata nel senso che l'effetto sospensivo non e subordinato all'ammissibilita o alla validita della domanda di revocazione, che sia stata proposta prima della scadenza del termine stabilito per il ricorso per Cassazione. Pertanto anche nel caso di domanda di revocazione inammissibile, la sua proposizione, purche avvenuta in pendenza del termine stabilito per il ricorso per Cassazione, rende applicabile la norma dell'art. 398 cod. proc.civ. (V. N.807-68, mass. N. 332078 n.2006-67, mass. N.329045 n. 2325-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)