Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6650 del 21/03/2014 (Rv. 629793 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Appello incidentale tardivo - Contenuto - Questioni diverse da quelle prospettate con l'appello principale - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE
In tema di contenzioso tributario, l'appello incidentale tardivo può riguardare anche questioni diverse da quelle prospettate con l'appello principale, non potendo attribuirsi a questo strumento di difesa una pienezza diversa da quella dell'appello incidentale civile, tenuto conto della tendenziale equiparazione del processo tributario a quello civile, stante il disposto dell'art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che richiama per le impugnazioni tributarie le norme processuali civili, nonché dell'art. 54 del citato d.lgs., che, nel disciplinare espressamente l'appello incidentale tributario, non pone alcuna limitazione in ordine ai suoi contenuti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 334, Cod. Civ. art. 343, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)