Sez. 3, Sentenza n. 41527 del 15/12/2016 Ud. (dep. 12/09/2017) Rv. 270946 - 01
SENTENZA - NULLITÀ | Giudizio abbreviato condizionato alla produzione di documenti - Ammissione - Successivo mutamento del giudice per la celebrazione dell'udienza - Consenso alla rinnovazione degli atti - Necessità - Esclusione.
SENTENZA - NULLITÀ
In caso di giudizio abbreviato condizionato, qualora tra la ammissione al rito alternativo e la successiva celebrazione dell'udienza muti la persona fisica del giudice, non è necessario richiedere al difensore dell'imputato il consenso all'utilizzo degli atti già presenti nel fascicolo processuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il suddetto consenso alla rinnovazione degli atti si giustifica soltanto in caso di prove che devono formarsi nel corso del dibattimento, in ragione della esigenza di salvaguardare il principio di immediatezza della assunzione della prova dibattimentale da parte del giudicante, ma non è necessario in caso di prove precostituite, dove, anzi, tale adempimento confliggerebbe con il principio di ragionevole durata del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)