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Sez. 3, Sentenza n. 2156 del 15/11/1983 Ud. (dep. 08/03/1984) Rv. 163034 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - ANALISI DEI CAMPIONI - MANCATA PARTECIPAZIONE DELLA DIFESA - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 15 LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - APPLICAZIONE NEL PROCESSO IN CORSO - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163034-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - ANALISI DEI CAMPIONI - MANCATA PARTECIPAZIONE DELLA DIFESA - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 15 LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - APPLICAZIONE NEL PROCESSO IN CORSO - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte dichiarata incostituzionale (perché non prevedeva le garanzie difensive nella esecuzione della prima analisi dei campioni), è una norma processuale, per la quale vige il principio del "tempus regit actum", secondo cui gli Atti compiuti nel rispetto della norma previgente conservano la loro piena validità ed efficacia. (Conf mass n 160771, e ivi citate; (contra sez. III cc 8 febbraio 1984 n. 266, Pres. Corbelli rel. De maio, ric boscia).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 18/03/1958 num. 265, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)