Sez. 2, Sentenza n. 142 del 09/01/1984 (Rv. 432398 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA O MENO DI RESPONSABILITÀ A CARICO DI UN ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA, CHE ABBIA ASSUNTO CON UN CLIENTE L'IMPEGNO DI CONTROLLARE UN DETERMINATO LOCALE, PER I DANNI DERIVANTI DAL FURTO VERIFICATOSI IN DETTO LOCALE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA O MENO DI RESPONSABILITÀ A CARICO DI UN ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA, CHE ABBIA ASSUNTO CON UN CLIENTE L'IMPEGNO DI CONTROLLARE UN DETERMINATO LOCALE, PER I DANNI DERIVANTI DAL FURTO VERIFICATOSI IN DETTO LOCALE.*
Un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale, per il solo fatto che non risulti provata la effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'Azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)