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Sez. 1, Sentenza n. 1819 del 11/05/1977 (Rv. 385556 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - POTERE DI EMISSIONE DELL'INGIUNZIONE - SPETTANZA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CASSIERE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385556-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - POTERE DI EMISSIONE DELL'INGIUNZIONE - SPETTANZA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CASSIERE - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Il potere di emettere ingiunzione, per il pagamento di imposte di registro o di successione (nella specie, imposta suppletiva), spetta non direttamente e personalmente al direttore del competente ufficio del registro, ma all'ufficio stesso, quale organo unitario. Pertanto, e legittima l'ingiunzione fiscale sottoscritta dal cassiere ove la riferibilita dell'atto al competente ufficio del registro non possa essere posta in dubbio, per la presenza di una controfirma del direttore dell'ufficio medesimo. (Conf 1973/76, mass n 380787; (Conf 422/75, mass n 373675; (Conf 2579/73, mass n 366043).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)