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Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

Testo in vigore al

Art. 6 Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1
luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni di cui all'articolo 1, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 della presente legge per le pnesioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza ivi prevista ancheai supplementi di pensione da liquidare, a carico delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

Art. 7 Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. Con decorrenza dal 1 luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

2. Ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziandale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

3. I contributi per le singole unita' attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

  1. a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D;

  2. b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta' a carico del concedente e per meta' a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.

5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D e' determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia e' determinata con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.

6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sara' effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonche' il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di unita' attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di eta' inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettara b), sono ridotte ripsettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita' contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita' ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidita' non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno.

10. Entro il 30 guigno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.12

Art. 8 Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.

2. La musira massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento.
Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il reddito di cui al comma 1 e' pari alla medio dei redditi determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

4. Il reddito relativo a ciascun anno e' rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, colcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente le decorrenza della pensione.

5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 30 guigno 1990 si tiene conto, per gli iscritti alla gestione in attivita' alla data del 1 luglio 1990, di un reddito di importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 per il primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attivita' anteriormente alla predetta data del 1 luglio 1990 si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1990 alle unita'appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1990.

7. La pensione e' integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 giugno 1982 e il 30 giugno 1990 sono riliquidate, con effetto dal 1 luglio 1990, secondo le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 e' fatto salvo, se piu' favorevole, l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive mnodificaioni ed integrazioni, nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 8 per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autronoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

Art. 10 Prosecuzione volontaria

1. A decorrere dal 1 luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1 luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito e' determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7.
L'importo del contributo volontario minimo non puo', comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.

3. Gli assicuratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriore al 1 luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella E.

4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Art. 11 Riscatto contributi dal 1 gennaio 1957 al 31 dicembre 1961

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicuratori ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con l'attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, e' data facolta' di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 1991.

Art. 12 Pensione indiretta o di reversibilita'

1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 i superstiti indicati all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1039, n. 636, convertito, con modificazione, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito da ultimo dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilita' a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970.

3. Il diritto all'indennita' prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 si applicani le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e' dovuto dagli iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e' dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7.

Art. 13 Imprenditori agricoli a titolo principale

1. A decorrere dal 1 luglio 1990 le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma in deroga prevista all'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n.
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Art. 14 Classificazione delle aziende

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.1

2. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilita' da parte dell'interessato, deve essere compilata su modello predisposto dallo SCAU e corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonche' dal totale degli stessi redditi. Fatto salvo per quanto previsto dal comma 1, la dichiarazione deve essere presentata, in caso di prima iscrizione o di variazione nella compilazione familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attivita' o della intervenuta variazione.

3. Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale dello SCAU procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti.

4. L'ufficio provinciale dello SCAU, sulla base delle situazioni aziendali esistenti e di altri accertamenti, provvedera' a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati.

5. I titolari della aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro sessanta giorni alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 15 Commissione di accertamento e verifica

1. Affini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' degli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della legge, e' costituita, presso l'ispettorato provinciale del lavoro, una commissione della quale fanno parte:

  1. a) il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro, o in sua sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede;

  2. b) il direttore dell'ufficio provinciale dello SCAU;

  3. c) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INPS;

  4. d) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INAIL.

2. La commissione esercita un autonomo potere di accertamento e puo' disporre ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici.

3. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione formula proposte di provvedimento all'ufficio competente dello SCAU, che e' tenuto a portarli ad esecuzione.

4. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale dello SCAU su conforme proposta della commissione, i soggetti di cui al comma 1, interessati a ricorrere, hanno facolta' di presentare il ricorso in prima istanza alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e in seconda istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16 Cumulo dei periodi assicurativi

1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:

  1. a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;

  2. b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 17 Equilibrio finanziario delle gestioni

1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei lavoratori autonomi, si provvede ai sensi dell'articolo 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI