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REGOLAMENTO (CE) N. 1648/95 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari1 (di seguito denominato «sistema integrato»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/942, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'esperienza fatta con l'applicazione del sistema integrato alle indennità compensative per le zone svantaggiate di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/944, evidenzia la necessità di risolvere alcuni problemi pratici, per quanto riguarda soprattutto zone limitate nelle quali ricorrono svantaggi specifici;

considerando che in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/956, e del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati7, modificato dal regolamento (CE) n. 1362/958, le particelle su cui vengono coltivati i foraggi destinati ad essere essiccati devono essere dichiarate separatamente;

considerando che per tener conto di circostanze impreviste è opportuno autorizzare i produttori a ritirare superficie dopo le date autorizzate per la modifica della domanda di aiuto per superficie;

considerando che ai fini di semplificare le sanzioni «superficie» e «animali» occorre modificare le rispettive modalità di applicazione; che le norme concernenti il ritiro dei seminativi dalla produzione sono state modificate dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione9, modificato dal regolamento (CE) n. 229/9510, in particolare con l'adozione di disposizioni che consentono il trasferimento tra produttori dell'obbligo di ritiro e del ritiro volontario, e che è quindi necessario modificare le sanzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Feaog,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è modificato come segue:

1.

All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Uno Stato membro può decidere di non applicare alcuni elementi del sistema integrato alle misure specifiche istituite dal regolamento (CEE) n. 2328/91 e relative alle indennità compensative erogabili ai produttori di zone limitate quali sono definite all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (*) e che sono attuate per mezzo di contratti stipulati in connessione con misure di carattere agroambientale istituite in conformità del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (**).

2.

All'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, la produzione di foraggi destinati ad essere essiccati, sia mediante disidratazione artificiale sia mediante essiccazione al sole, di cui al regolamento (CE) n. 603/95 (*) è dichiarata separatamente. (*) GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.»3. All'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dopo la fine dell'ultimo comma è aggiunta la frase seguente:

«In deroga al secondo comma e anche dopo le dati di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92, uno Stato membro può autorizzare il ritiro di una superficie dalla domanda di aiuto per superficie. La modifica va notificata per iscritto prima che la competente autorità effettui comunicazioni relative ai risultati dei controlli amministrativi aventi delle conseguenze sulla particelle in causa o all'organizzazione di un'ispezione in loco dell'azienda in causa.»

4. All'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, la cifra «20» dell'ultima frase è sostituita dalla cifra «25».

5.

All'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«- di due volte l'eccedenza constatata se quest'ultima supera del 3 % o di 2 ha, ma non più del 20 %, la superficie determinata.»

6.

All'articolo 9, paragrafo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) Le superfici determinate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 per il calcolo dell'aiuto sono utilizzate per calcolare il limite dei premi di cui agli articoli 4g e 4h del regolamento (CEE) n. 805/68 e per calcolare l'indennità compensativa.

Il calcolo della superficie massima ammissibile alle indennità compensative per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture.»

7. All'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Non viene concesso alcun aiuto per le particelle agricole qualora si constati che le colture seminate di seguito indicate non sono conformi alle disposizioni corrispondenti:

8.

All'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), il secondo e terzo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«- di due volte la percentuale se l'eccedenza constatata è superiore al 5 % e uguale o inferiore al 20 %.»

9.

All'articolo 10, paragrafo 2, prima dell'ultimo comma è inserito il comma seguente:

«Se l'indennità compensativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2328/91 è calcolata in base alle unità di bestiame adulto, per determinare il numero di animali presenti e per applicare le sanzioni di cui sopra si prende come base il numero di unità di bestiame adulto corrispondente al numero di animali dichiarati e constatati.»

10.

All'articolo 10, paragrafo 4, è inserito il sottoparagrafo seguente:

«Se l'indennità compensativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2328/91 è calcolata in base al numero di unità di bestiame adulto senza distinzione tra le specie di animali in questione, gli animali dichiarati possono essere sostituiti da altri animali ammissibili a tale indennità a condizione che il numero corrispondente di unità di bestiame adulto non diminuisca e che le sostituzioni avvengano conformemente alle condizioni previste al comma precedente.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia per l'articolo 1, paragrafi 1, 3, 6, 7, 9 e 10 il regolamento si applica alle domande d'aiuto presentate, rispettivamente, per l'anno 1995 e successivi. Per gli altri paragrafi il regolamento si applica alle domande presentate per l'anno 1996 e successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione