Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato
Testo in vigore al
Art. 30 Mansioni del personale ausiliario
1. Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e' assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e custodia, di manovra di ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.
2. Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.
3. Il personale che riveste la qualifica di autista e' addetto alla conduzione di autoveicoli o di motoveicoli nonche' alla piccola manutenzione e pulizia dei medesimi; durante le ore di attesa e' addetto, ove occorra, ai servizi di cui al primo comma.
4. Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa puo' essere utilizzato, ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli.
5. Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che, munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneita'.
Art. 31 Trasferimento degli autisti ad altro ruolo
1. Il personale addetto al servizio degli automezzi che riveste la qualifica di autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni della qualifica in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, e' trasferito in altro ruolo del personale ausiliario della stessa amministrazione nelle cui mansioni sia utilizzabile.
2. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
3. Il trasferimento e' disposto con decreto ministeriale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
4. Il personale trasferito e' collocato nella qualifica corrispondente del nuovo ruolo, occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che gli spetta secondo la data di nomina nella qualifica gia' ricoperta e conservando la relativa anzianita' di carriera.
5. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza.
6. Il trasferimento ad altro ruolo e', altresi', disposto nei confronti degli autisti cui sia stata definitivamente ritirata la patente di guida, salvo che non si proceda alla destituzione ai sensi degli articoli 84 e 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 32 Promozione alla qualifica di commesso capo
1. I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Capo III. Disposizioni comuni alle varie carriere
Art. 33 Trasferimento di sede
1. Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato.1214
Art. 34 Personale comandato
1. Gli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono".
"Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e', altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente".
Art. 35 Personale fuori ruolo
1. L'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' Sostituito dal seguente:
"Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica".
Art. 36 Rapporti informativi
1. Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; capacita' organizzativa; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualita' morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio.
2. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'.
3. L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci.
4. Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualita' morali e di carattere.
5. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'.
6. Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico e' attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci.
7. Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.9a
Art. 37 Giudizio complessivo
1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolo precedente, con possibilita' di variarla, in piu' o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non e' previsto il coefficiente numerico.
2. Il giudizio complessivo di "ottimo" e' attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di "distinto" un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello di "mediocre" non inferiore ai sei decimi.
3. Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali" con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualita' delle prestazioni rese, preparazione e capacita' professionali. Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il consiglio di amministrazione non puo' attribuire l'"eccezionale" ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica.
4. Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato.
5. L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.9a
Art. 38 Scrutinio per merito comparativo
1. L'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Art. 169 (Scrutinio per merito comparativo). - Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emmesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale.
Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non piu' di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianita', pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.
Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi".
Art. 39 Promozione per merito assoluto
1. Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacita' professionale, rendimento e buona condotta.
Art. 40 Decorrenza delle promozioni per scrutinio
1. Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
2. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi.
3. E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianita', rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
4. L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie puo' rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa e' conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione.
Art. 41 Valutazione di anzianita'
1. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore e' valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore e' valutato per meta'.
2. I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per piu' di quattro anni complessivi.
3. Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive.
4. I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.
5. E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 42 Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti
1. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione, agli scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparata, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, in reparti combattenti e' valutato per intero come servizio civile di ruolo.
2. Il servizio valutato ai sensi del primo comma e' cumulabile con quello valutato ai sensi dell'art. 41, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione in carriera.
Art. 43 Personale militare passato all'impiego civile
1. Ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia e al personale del Corpo forestale dello Stato transitati all'impiego civile ai sensi dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, o di analogie disposizioni, e' attribuita la seconda classe di stipendio, nella qualifica iniziale della nuova carriera; essi prendono posto nel ruolo dopo gli impiegati con la stessa classe di stipendio gia' iscritti nel ruolo medesimo.
2. Il personale transitato, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma, rispettivamente nelle carriere esecutiva ed ausiliaria consegue la terza classe di stipendio dopo un anno di effettivo servizio nel ruolo.
Art. 44 Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra
1. I coadiutori e i commessi, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza classe.
Capo IV. Disposizioni particolari per le varie amministrazioni
Sezione I. Presidenza del consiglio dei ministri
Art. 45 Personale del C.N.E.L
1. Al personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si applicano le norme del presente decreto.
2. L'anzianita' di servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di referendario aggiunto e' stabilita in tre anni.
3. L'anzianita' minima di effettivo servizio prescritta dall'art. 20 per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di segretario principale e' ridotta di due anni.
Sezione II. Ministero degli affari esteri
Art. 46 Applicabilita' al personale dell'amministrazione degli affari esteri
1. Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, compresi i ruoli e le qualifiche speciali, restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo quanto di seguito disposto nel presente decreto.
2. In relazione alla norma del primo comma dell'art. 269 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, valgono per l'Amministrazione degli affari esteri le disposizioni generali di cui agli articoli 1, 34, 35, 36, 37, 132, secondo ed ultimo comma, 134, 149 e 152 del presente decreto.
3. Si applica altresi' il disposto dell'art. 38, salvo che la determinazione dei criteri e dei correlativi coefficienti numerici va effettuata annualmente dalle competenti commissioni di avanzamento di cui agli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento alla disciplina propria delle singole carriere.
4. I periodi di prova previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotti alla durata di sei mesi per tutto il personale dell'Amministrazione degli affari esteri.
5. All'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto il seguente comma:
"Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, le promozioni cosi' conferite decorrono agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alle suddette date del 30 giugno, del 31 dicembre e del 30 aprile".
6. Al numero 1) del primo comma dell'art. 102 del predetto decreto, le parole: "durata di nove mesi, due dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "durata di almeno sei mesi, uno dei quali". Nel primo comma dell'art. 104 del medesimo decreto le parole: "servizio di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "servizio di sei mesi".
7. Continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme transitorie di cui alla parte quarta del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
8. Le anzianita' di servizio di cui al decimo comma dell'art. 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18, sono riconosciute ai fini della progressione nella carriera di inquadramento come anzianita' di servizio maturato nella carriera medesima.
9. I periodi di servizio al Ministero istituiti dal presente decreto per gli avanzamenti nelle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva non sono richiesti agli impiegati in servizio nelle carriere del Ministero alla data del 18 febbraio 1967 ed a quelli che vi sono stati collocati con effetto dalla data medesima.
10. Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno modificate, in conseguenza delle variazioni derivanti dal presente decreto, le tabelle allegate al decreto del Presidente (ella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti la corrispondenza fra gradi e funzioni all'estero e le indennita' di servizio all'estero.
11. Le norme della presente sezione abrogano e sostituiscono quelle con esse incompatibili del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 47 Carriera diplomatica
1. I primi tre gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di segretario di legazione.
2. I funzionari che rivestono il grado di secondo segretario di legazione, terzo segretario di legazione ed addetto di legazione sono inquadrati nel grado di segretario di legazione, nel quale conservano l'anzianita' e l'ordine di ruolo del grado di provenienza nonche' l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nel grado stesso ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione delle classi di stipendio e' regolata dalle norme concernenti il trattamento economico.
3. L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 106. (Promozione a primo segretario di legazione). - Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado.
Le promozioni suddette decorrono agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio".
4. I posti di segretario e di primo segretario di legazione sono cumulati in un unico contingente organico.
5. Le promozioni a primo segretario di legazione effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1 luglio 1970.
6. Il secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi al concorso a consigliere di legazione i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:
a) abbiano compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica di cui non meno di cinque anni nel grado;
b) abbiano prestato, fatta eccezione per i funzionari indicati nella successiva lettera c), negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, un periodo di servizio di quattro anni di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;
c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;
d) abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero degli affari esteri o altre Amministrazioni centrali dello Stato che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri; e' equiparato ai fini della presente disposizione il servizio militare prestato dopo l'ammissione nella carriera diplomatica;
e) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".
7. Il disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del presente decreto si applica limitatamente alla sola ipotesi del compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica; si Prescinde in tal caso dai requisiti di servizio prescritti dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
8. Il secondo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Per poter essere ammessi agli scrutini e al concorso di promozioni i funzionari diplomatici debbono avere:
- riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;
- compiuto, per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore".
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748.
10. E' abrogato l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La durata dei corsi di formazione professionale di cui a primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, puo' protrarsi oltre il compimento del periodo di prova.
11. L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' sostituito dal seguente:
"Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli altari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando cio' sia richiesto dall'interesse del servizio.
Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico.
Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non puo' eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro.
Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico".
Art. 48 Carriera direttiva amministrativa
1. I primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa, indicati nell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di vice ispettore amministrativo.
2. I primi tre comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
"La promozione a ispettore amministrativo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice ispettori amministrativi che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado. La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianita' minima richiesta per l'ammissione allo scrutinio.
La promozione a ispettore superiore amministrativo e quella a ispettore generale amministrativo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano rispettivamente compiuto cinque e tre anni di servizio nel grado inferiore e siano compresi in ordine di ruolo in un numero rispettivamente pari ai due quinti e ai tre quinti dell'organico del grado.
Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore superiore amministrativo i funzionari devono aver seguito il corso di cui al secondo comma dell'articolo 127, aver prestato servizio per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero nel corso della carriera. Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore generale amministrativo i funzionari devono avere prestato servizio nel corso della carriera per non meno di sei anni al Ministero e per non meno di tre anni all'estero".
3. I posti di ispettore amministrativo e di vice ispettore amministrativo sono in un unico contingente organico.
4. Le promozioni di ispettore amministrativo effettuate in applicazione del secondo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1 luglio 1970.
5. Il secondo comma dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' modificato come segue:
"Ai funzionari in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 223, 226, 228 e 230 non sono richieste ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al Ministero e all'estero previsti dall'art. 117".
6. Si applica per la nomina a ispettore amministrativo degli impiegati della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri il disposto dell'art. 16 del presente decreto.
7. Si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri le disposizioni degli articoli 41, 42, 133, 134, 135, 139 commi primo e secondo, e 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.
Art. 49 Carriera di concetto
1. Le prime tre qualifiche della carriera del personale di cancelleria, indicate nell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di cancelliere; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di cancelliere principale.
2. Le prime tre qualifiche della carriera degli assistenti commerciali indicate nell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di assistente commerciale; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di assistente commerciale principale.
3. La dotazione organica delle singole qualifiche contemplate nei predetti articoli e' stabilita nelle seguenti percentuali nella dotazione complessiva del relativo ruolo organico: cancelliere capo e assistente commerciale capo, dieci per cento, cancelliere principale e assistente principale, quarantacinque per cento; cancelliere e assistente commerciale, quarantacinque per cento.
4. Ai fini della determinazione della dotazione organica non si tiene conto del personale nella speciale posizione di soprannumero di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 569.
5. L'ultimo comma dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati di cancelleria occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".
6. Fino alla revisione della tabella di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo, i posti di cancelliere capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di cinque; i posti di cancelliere capo non oltre il limite di quindici; i posti di cancelliere principale non oltre il limite di venti cinque.
7. L'ultimo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".
8. Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti.
9. Durante il suddetto periodo, i posti di assistente commerciale capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di due; i posti di assistente commerciale capo non oltre il limite di tre; i posti di assistente commerciale principale non oltre il limite di quattro.
10. L'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 122. (Promozioni). - I posti disponibili nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera esecutiva, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in numero pari ai due quinti dell'organico della qualifica, abbiano partecipato ai corsi di cui al secondo comma dell'articolo 121, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cancelliere o di assistente commerciale.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo e assistente commerciale capo sono ammessi rispettivamente i cancellieri principali e gli assistenti commerciali principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla meta' dell'organico della qualifica, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di sei anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento.
Le promozioni predette sono effettuate per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".
11. Per la nomina alla qualifica intermedia delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 21 del presente decreto.
12. Al personale delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto degli articoli 18, commi quarto e quinto, 39, 41, 42, 132, comma primo, 133, 134, 135, 142, 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.
Art. 50 Carriera esecutiva
1. Le prime tre qualifiche della carriera esecutiva indicate dall'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di coadiutore; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di coadiutore principale. La qualifica di esperto per i servizi tecnici e' mutata in quella di coadiutore superiore.
2. Il secondo comma dell'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati della carriera esecutiva occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".
3. Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46 si applicano le norme del precedente ordinamento, tenuto conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo i posti di archivista capo e quelli di primo archivista presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati rispettivamente oltre il limite di quindici e di trenta.
4. L'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 127 (Promozioni). - I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera ausiliaria e di operai, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari al terzo dell'organico della qualifica, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero abbiano partecipato al corso di cui al secondo comma dell'art. 126 ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore sono conferiti per meta' mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali dello stesso ruolo che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio ed abbiano prestato servizio all'estero nel corso della carriera per non meno di otto anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".
5. Per la nomina a coadiutore principale degli impiegati delle carriere ausiliarie e degli operai del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 27 del presente decreto.
6. Si applica al personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 23, escluso il terzo comma, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 43, 44, 133, 134, 135, 145, 148 e 150 comma terzo.