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Sez. 3, Sentenza n. 9451 del 09/04/2024 (Rv. 670701-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Omesso svolgimento della fase sommaria imputabile ad errore dell’ufficio giudiziario - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Nullità del giudizio di merito - Sussistenza - Conseguenze - Rinnovazione - Previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa - Necessità. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670701-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.

Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)