diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 26/01/2011 (Rv. 616619 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Presupposti - Arricchimento cosiddetto indiretto - Ammissibilità - Esclusione - Eccezioni - Arricchimento indiretto della P.A. o del terzo a titolo gratuito - Fondamento - Fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche, oggetto di subappalti a catena, con fallimento di una delle imprese interposte.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616619-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE

L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito. (Nella specie, relativa all'esecuzione di lavori stradali commissionati da un Comune ad un'impresa, poi oggetto di ulteriori rapporti di subappalto a catena, la ditta effettivamente esecutrice dei lavori, a seguito del fallimento di una delle imprese interposte, aveva agito contro l'amministrazione per ottenere, a titolo di arricchimento, il pagamento delle sue spettanze; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che l'arricchimento del Comune non era stato conseguito in via di mero fatto, e perciò gratuitamente, nei rapporti con il soggetto contrattualmente obbligato nei confronti del depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo, senza che potesse invocarsi il divieto di subappalto ex art. 21 della legge n. 646 del 1982, atteso che, tra le parti originarie, il contratto d'appalto - e non la mera realizzazione dell'opera - continuava a conservare valore di titolo giustificativo dell'opera eseguita e del pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2041, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)