Sez. L, Sentenza n. 314 del 13/01/1993 (Rv. 480242 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Invito a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro al lavoratore licenziato e manifestazione della volontà di profittare dell'automatica risoluzione per mancata presentazione del dipendente - Forma libera - Invito rivolto per il tramite di un avvocato privo di mandato speciale - Efficacia.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)
L'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 non prevede alcuna particolare forma né per la formulazione dell'invito a riprendere servizio - rivolto dal datore di lavoro al lavoratore licenziato, ma poi reintegrato "ope iudicis" nel posto di lavoro - né per la manifestazione della volontà dello stesso datore di profittare dell'automatica risoluzione del rapporto derivante "ipso iure" dalla mancata presentazione del dipendente entro il termine di trenta giorni al riguardo previsto, con la conseguenza che ai fini del decorso di tale termine è da ritenersi efficace anche un invito alla ripresa del lavoro rivolto all'interessato non personalmente dal datore di lavoro, ma per il tramite di un avvocato di questi, ancorché privo di mandato speciale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)