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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19752 del 25/07/2018 (Rv. 650165 - 01)

SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ | Legali rappresentanti di strutture sanitarie private – Operanti in regime di accreditamento – Regione Sicilia - Cause di ineleggibilità – Sostituzione delle USL con le ASP – Irrilevanza – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650165-01

SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ

La causa di ineleggibilità prevista per i legali rappresentanti delle strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento, di cui all'art. 9, comma 1, legge regionale della Sicilia n. 31 del 1986, non risulta abrogata per incompatibilità per effetto del riordino del sistema sanitario che ha sostituito alle USL le ASP, configurandole come enti strumentali della Regione, in quanto il rinvio operato dalla norma, di natura formale, è riferito al rapporto concessorio che lega le corrispondenti figure della nuova disciplina (le strutture private e l'ente pubblico preposto alla attività sanitaria) senza che possa dirsi venuta meno la "ratio" sottesa alla nuova disciplina, che è sempre quella di prevenire la lesione della "par condicio" tra i candidati alla competizione elettorale, mediante la "captatio voti" da parte del titolare della struttura privata, il quale, trovandosi in una posizione di prestigio, ha la facile possibilità di condizionare il voto di un rilevante settore dell'elettorato.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 24/06/1986 num. 31 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 03/11/1993 num. 30 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 14/04/2009 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)