Approvazione del testo di legge del registro
Testo in vigore al
Art. 107
1. Nei casi indicati nell'art. 86, nessuno interessato, decorsi i termini ivi richiamati, puo' agire in giudizio senza dare la prova della eseguita denunzia ed eventualmente dell'eseguito pagamento.
2. Cessa l'obbligo della prova della eseguita denunzia o del pagamento, quando sia decorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente legge per le tasse esigibili nei casi suddetti.
3. Gli atti pubblici o privati e le denunzie dei contratti verbali per i quali sia stata accertata occultazione di prezzo o valore, sono improduttivi di azione e di esecuzione finche' non siano state pagate le tasse e le pene pecuniarie dovute.
Art. 108
1. La inefficacia ed ineseguibilita' degli atti, stabilita nei due precedenti articoli, puo' essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e deve in ogni caso essere rilevata di ufficio dal giudice. Il giudizio resta immediatamente sospeso, e non puo' riprendere il suo corso, finche' gli atti e trasferimenti non siano messi in regola a norma della presente legge. Frattanto il giudice puo' emettere gli eventuali provvedimenti conservativi.
Art. 109
1. Sono nulli, agli effetti tributari, i patti anche indirettamente contrari al disposto di questa legge, compreso il patto che la tassa o la sopratassa dipendente da trasgressione debbano ricadere sull'inadempiente o su colui che col proprio inadempimento abbia resa necessaria la registrazione dell'atto.
Art. 110
Titolo IV. Degli atti da registrarsi a debito, per i quali può ripetersi la tassa dovuta.
Art. 111
1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:
1° le sentenze, i provvedimenti e gli atti designati nella parte seconda dell'annessa tariffa, che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali sieno interessate le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, quando tali sentenze, provvedimenti ed atti vengono emessi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali o, trattandosi di provvedimenti od atti, siano emessi d'ufficio nell'interesse delle stesse amministrazioni, persone od enti. La registrazione a debito non e' pero' ammessa per le sentenze che portano trasmissione di immobili, ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;
2° gli atti o documenti non soggetti a registrazione entro termine fisso, dei quali, nell'interesse esclusivo delle amministrazioni, persone, o enti morali anzidetti, occorra di fare produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;
3° gli atti anche soggetti a registrazione entro termine fisso, formati o stipulati nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso, quando siano necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
4° gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, che siano della natura di quelli specificatamente designati dall'annessa tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla tabella D, quando siano promossi dalle persone o enti morali ammessi per tali atti al beneficio del gratuito patrocinio;
5° gli atti relativi alla procedura di fallimento a' termini dell'art. 914 del Codice di commercio;
6° l'inventario dei beni dei minori e quello dei beni degli interdetti ed i relativi atti di deposito e di asseverazione prescritti dal codice civile.
Art. 112
1. Nei procedimenti in cui e' parte l'amministrazione del fondo per il culto, sono registrati a debito gli atti e le sentenze.
2. L'amministrazione del fondo per il culto deve in ogni caso pagare le tasse ed i diritti annotati a' debito quando non debba o non possa aversene il pagamento dalla controparte, che abbia vinta la lite, o che sia insolvente.
Art. 113
1. La registrazione a debito si eseguisce con le norme dell'articolo 88 ed e' ammessa sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1° per le sentenze, decreti, provvedimenti ed atti di che ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 111, si deve indicare, o nel contesto o nel margine dell'originale di ciascun atto, che il documento fu compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato, o della persona o ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato.
2. Ove si tratti di provvedimenti emessi d'ufficio, si deve inoltre fare menzione di questa circostanza, ed indicare la parte in causa, che e' ammessa al gratuito patrocinio;
2° per gli atti e documenti di cui al n. 2 dello stesso articolo 111, chi rappresenta l'amministrazione dello Stato o il procuratore della parte ammessa al gratuito patrocinio o la parte medesima nelle cause di competenza dei pretori, debbono sullo stesso atto o documento da presentarsi alla registrazione o sopra foglio separato, formulare la richiesta da essi sottoscritta per la registrazione a debito. Nella richiesta deve indicarsi lo scopo per cui la registrazione e' domandata e farsi menzione del decreto di ammissione di che al n. 1 del presente articolo.
Art. 114
1. I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, i procuratori e le parti che non osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo, debbono pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedono la registrazione. Debbono parimenti posare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
2. I cancellieri giudiziari che non osservano le disposizioni del precedente articolo, sono tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi ed anche delle sopratasse incorse, qualora il termine per la registrazione sia gia' scaduto.
3. Non puo' rilasciarsi copia alla parte non ammessa al gratuito patrocinio, dei decreti, provvedimenti, sentenze ed altri atti, quando anche siano stati registrati a debito, se prima la parte richiedente non abbia pagato per intero le tasse dovute sull'atto di cui e' domandata copia.
Art. 115
1. Nei tre mesi dal giorno in cui sara' definitivamente ultimata, od in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate Amministrazioni dello Stato, persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, si procedera' ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio.
2. La persona o l'ente morale ammessi alla gratuita clientela dovranno, entro lo stesso termine e nella medesima proporzione, pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi, e la totalita' di quelle nei procedimenti di volontaria giurisdizione, quando per sentenza o transazione o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdizione vengano a conseguire un valore sestuplo delle tasse e diritti ripetibili per gli atti nel loro interesse.
Quanto alle spese anticipate dall'Erario, il povero sara' tenuto a rimborsarle con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.
3. La parte ammessa alla gratuita clientela che non paghera' nel termine sopra indicato la quota delle tasse annotate a debito, verso di essa ripetibile, soggiacera' alla sopratassa del 12 per cento delle somme da essa dovute.
4. Nel caso di opposizione all'azione di recupero, per non avveratosi conseguimento del sestuplo, l'Amministrazione finanziaria non potra' essere condannata alle spese di lite se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avra' giustificato in via amministrativa di non avere conseguito un valore corrispondente al detto sestuplo.
5. Qualora la sentenza che ha definita la causa di gratuito patrocinio, non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potra' essere fatta a cura dell'Amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva, dopo decorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione. Tale notificazione avra' il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse e spese notate a debito, ne' giovera' o pregiudichera' ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.
Art. 116
1. Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio gratuito la parte attrice sara' obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per espressa rinunzia.
2. Analogamente nelle cause promosse da persone ammesse al gratuito patrocinio, quando la parte ricca, che nel corso della causa siasi resa attrice esperimentando uno dei mezzi di impugnativa previsti dalle norme di procedura, lasci cadere in perenzione il giudizio o lo abbandoni con espressa rinunzia, sara' tenuta a pagare le tasse, diritti e spese notate a debito.
3. Nelle cause che interessano persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notati a debito, quando l'istanza sia rimasta perenta, ovvero, nel caso di abbandono della lite per rinunzia, risulti che la rinunzia stessa sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorche' tali accordi non siano stati concretati in un regolare atto di transazione.
4. Tutte le parti pero' saranno obbligate solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notati a debito, quando risulti che la rinunzia alla lite sia stata determinata da accordi fra esse parti, ancorche' tali accordi non siano stati concretati con regolare atto di transazione.
5. Nelle cause definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese notati a debito, malgrado ogni patto in contrario. Per altro l'azione contro il povero sara' esercitata nei limiti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
6. E' vietato di accollare alla parte od all'ente ammesso al gratuito patrocinio il pagamento delle tasse, diritti e spese prenotati a debito. Qualsiasi patto contrario e' considerato nullo.
7. Il recupero delle spese prenotate a debito indicate nell'articolo 111, n. 6, ha luogo qualora dall'inventario risulti che il patrimonio dei minori o degli interdetti abbia un valore eccedente L. 3000.
Titolo V. Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi.
Capo I. Obblighi per le spedizioni, inserzioni e citazioni degli atti, per le menzioni di registrazione e per le informazioni e denunzie speciali.
Art. 117
1. I notari, i funzionari delle Cancellerie e delle Segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri, i capi, i delegati o i segretari delle pubbliche Amministrazioni non possono a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non e' stato prima registrato. Il trasgressore e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 10 a L. 20.
2. La disposizione precedente non si applica:
1) per gli atti che siano richiesti di ufficio ai fini di un procedimento penale e per quelli che si trasmettono per la superiore approvazione o per la omologazione, purche' si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto;
2) per le copie e per gli estratti degli atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.57
Art. 118
1. E' fatto divieto:
1) ai pubblici ufficiali e in generale agli impiegati governativi, salvo quanto e' disposto nell'art. 119, di inserire nei loro atti o ricevere in deposito atti soggetti a registrazione e non registrati, ovvero di emettere provvedimenti in base agli atti medesimi;
2) ai giudici civili, ordinari o speciali e agli arbitri di pronunziare sentenze o emettere decreti o provvedimenti in base ad atti soggetti a registrazione e non registrati:
3) agli avvocati e procuratori di trascrivere nelle citazioni, comparse o ricorsi, a fondamento di azioni, eccezioni o domande di qualsiasi natura, il contenuto totale o parziale di atti soggetti a registrazione e non registrati, ovvero di produrre dinanzi a giudici od arbitri, in originale o in copia, gli atti medesimi.
2. I trasgressori sono tenuti al pagamento della tassa di Registro e delle sopratasse dovute per l'atto o per il contratto verbale non registrato, salvo il regresso verso le parti.
Art. 119
1. E' permesso ai notari di inserire nei loro atti o di ricevere in deposito atti privati od esteri e documenti di ogni specie non registrati, e di fare atti in conseguenza dei medesimi.
2. In tal caso tuttavia il notaio e' tenuto al pagamento delle tasse e delle sopratasse dovute per gli atti o documenti inseriti o depositati e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso verso le parti.
3. La stessa disposizione e' applicabile al caso di semplici enunciazioni di contratti verbali o di convenzioni risultanti da scritture private o da atti esteri, tanto se soggetti a registrazione in termine fisso quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto dell'enunciazione a norma dell'art. 62.
4. Contemporaneamente alla domanda di registrazione dell'atto che contiene l'inserzione, il notaio deve presentare all'Ufficio del registro gli atti e i documenti inseriti. In caso di trasgressione si applica la pena pecuniaria da L. 30 a L. 100.
5. Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaio e' obbligato a fornire all'Ufficio del registro, ove ne sia richiesto, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse. In caso di trasgressione si applica la pena pecuniaria da L. 30 a L. 100.
6. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle parti per le scritture private, i contratti verbali, gli atti esteri e i documenti di ogni specie che si inseriscono o si enunciano negli atti stipulati in forma privata. Le parti sono tenute al pagamento delle tasse e delle sopratasse dovute per gli atti e documenti non registrati, salvo il regresso verso gli originari obbligati.
Art. 120
1. Sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali o stragiudiziali, deve farsi menzione giusta l'art. 124 della registrazione delle scritture private, degli atti esteri e dei contratti verbali soggetti a registrazione, dei quali siasi fatta enunciazione nell'atto pubblico o in dipendenza dei quali l'atto stesso sia stato stipulato.
2. Anche nelle copie e negli estratti di atti civili, giudiziali o stragiudiziali, soggetti a registrazione che si rilasciano dai notari, procuratori o pubblici ufficiali, deve farsi eguale menzione dell'avvenuta registrazione.
3. La menzione della registrazione deve farsi dai cancellieri giudiziari anche in accasione del visto sulle copie.
4. Il trasgressore e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 5 a L. 10.
Art. 121
1. IL REGIO DECRETO 13 GENNAIO 1936, N. 2313 HA DISPOSTO (CON L'ART. 3, COMMA 1) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 118 DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3269
Art. 122
1. IL REGIO DECRETO 13 GENNAIO 1936, N. 2313 HA DISPOSTO (CON L'ART. 3, COMMA 1) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 118 DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3269
Art. 123
1. La sentenza che pronuncia una condanna in base ad un atto registrato deve contenere la menzione specifica, giusta l'articolo seguente, della avvenuta registrazione dell'atto.
2. In caso di omissione l'ufficiale del registro, se trattisi di atto non registrato nel suo ufficio, deve esigere la tassa, salva la restituzione, ove nel termine di tre anni venga giustificata la seguita registrazione dell'atto.
Art. 124
1. La menzione della registrazione deve contenere gli estremi indicati nell'art. 73 e puo' farsi anche in fine od in margine dell'originale o della copia dell'atto, o della sentenza; ma in questo caso deve essere firmata dal notaro, procuratore, funzionario o ufficiale.
Art. 125
1. I capi delle amministrazioni comunali, sopra richiesta ufficiale dei funzionari dell'amministrazione del registro, devono fornire le informazioni che possono occorrere per la percezione delle tasse stabilite dalla presente legge.
Capo II. Repertorio degli atti.
Art. 126
1. I notari debbono, giorno per giorno, senza spazi in bianco, senza interlinee e per ordine di numero e di data, iscrivere sul repertorio prescritto dalla legge sul notariato (art. 62 legge 16 febbraio 1913, n. 89), tutti i loro atti e contratti, compresi quelli rilasciati in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, e le autenticazioni di firme apposte agli atti in forma privata, a norma dell'art. 1323 del codice civile; esclusi i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.
Art. 127
1. I cancellieri giudiziari devono tenere uno speciale repertorio ed inscrivere su questo, giorno per giorno, senza spazi in bianco, senza interlinee e per ordine di numero e di data, tutti gli atti, le sentenze, i decreti o provvedimenti e i processi verbali che, a norma di questa legge, debbono essere registrati in termine fisso.
2. Gli ufficiali giudiziari ed uscieri devono iscrivere nello stesso modo, sopra un repertorio speciale, tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
3. I segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni pubbliche devono del pari iscrivere con le stesse formalita' sopra uno speciale repertorio gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 80, n. 4. Negli uffici amministrativi, nei quali siano piu' funzionari incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un solo repertorio, tranne il caso di speciali autorizzazioni da parte dell'amministrazione centrale.