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Sez. 3, Ordinanza n. 11386 del 27/04/2026 (Rv. 678683-01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Creditore convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo - Deduzione di diversa ragione giuridica a fondamento del credito - Domanda riconvenzionale - Esclusione - Domanda subordinata - Sussistenza - Condizioni. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678683-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che, per respingere le pretese dell'opponente, adduca una diversa ragione giuridica a fondamento del proprio credito, fermi restando i fatti posti a base del decreto ingiuntivo, non formula una riconvenzionale, la quale si aggiunge a quella originariamente proposta, ma solo una domanda subordinata che ad essa si sostituisce.

Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)