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Sez. 3, Sentenza n. 6788 del 07/08/1987 (Rv. 454991 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - DEDUZIONE DI NUOVI TITOLI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454991-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - DEDUZIONE DI NUOVI TITOLI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

Nel giudizio di Cassazione, a parte le questioni rilevabili d'ufficio, non è ammissibile la deduzione di motivi che, modificando la precedente impostazione difensiva, fondino le domande su titoli diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito e importino accertamenti di fatto inammissibili in Sede di legittimità. Pertanto, rigettata dai giudici del merito la domanda tendente ad ottenere l'indennità relativa ai miglioramenti apportati al fondo per il mancato riconoscimento della qualifica di affittuario, non può dedursi per la prima volta in Cassazione che il diritto alla indennità spetta comunque al possessore di buona fede ai sensi dell'art. 1150 cod. civ.. (V 4790/85, mass n 442202; (V 4346/83, mass n 429249).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)