Sez. 1, Sentenza n. 4783 del 25/01/2012 Cc. (dep. 07/02/2012) Rv. 251863 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Estratto contumaciale - Notifica - Rifiuto da parte del domiciliatario - Conseguenze - Notifica ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. - Legittimità.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
Il rifiuto del domiciliatario di ricevere la notifica dell'estratto contumaciale rende legittima - stante l'impossibilità della notifica presso il domicilio eletto - l'adozione della formalità di notificazione, contemplata dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., della consegna dell'atto al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)