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Sez. U, Sentenza n. 21945 del 22/11/2004 (Rv. 578080 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE | Dal registro dei praticanti avvocati - Impugnazione della relativa delibera - Procedimento dinanzi al CNF - Mancata dichiarazione di contumacia del Consiglio dell'Ordine - Conseguenze - Vizio del procedimento e della pronuncia conclusiva - Configurabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578080-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE

In tema di cancellazione dal registro dei praticanti avvocati, la mancata concreta partecipazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati al procedimento svoltosi, a seguito del ricorso dell'interessato, dinanzi al Consiglio nazionale forense e la circostanza che non si sia fatto luogo a declaratoria della relativa contumacia, non sono suscettibili di influire, escludendola, sulla validità del detto stadio del giudizio e della decisione pronunciata al suo esito, quando risulti che nei confronti del Consiglio dell'Ordine vi sia stata rituale "vocatio in ius" e, quindi, valida costituzione del contraddittorio.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)