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Sez. 3, Sentenza n. 23769 del 23/03/2001 Ud. (dep. 13/06/2001) Rv. 219696 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Mediazione di manodopera in violazione di norme - Reato di cui agli artt. 11 e 27 legge n. 264 del 1949 - Natura - Reato permanente - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219696-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

Il reato di cui agli artt. 11 e 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (esercizio di mediazione di manodopera in violazione delle norme in materia di avviamento al lavoro) deve considerarsi permanente per tutto il tempo di durata del rapporto o dei rapporti di lavoro che il legislatore intende proteggere, atteso che il bene tutelato non è la fonte del rapporto (il contratto), ma lo stesso rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)