Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Testo in vigore al
Capo IV. Rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato
Art. 54
1. Quando si debba rinnovare un giudizio d'avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della· Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria e' promosso anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione non e' computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio e l'eccedenza e' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 44.
2. Fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quando si tratta di promozione al grado di colonnello e ai vari gradi di generale, l'eventuale eccedenza al numero massimo stabilito per la consistenza del grado interessato, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato nuovamente valutato.
3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito, ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo prescritto di comando o di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 38 della presente legge.
4. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronunzia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione.
5. Qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente.
6. Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare.
Capo V. Avanzamento per meriti eccezionali
Art. 55
1. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.
2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve esser compreso nella prima meta' del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.
Art. 56
1. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori autorita' gerarchiche.
2. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimita' di voti.
3. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali e' iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se piu' ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianita'.
4. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
Capo VI. Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito
Sezione prima. Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni secifiche, ai concorsi ed esperimenti.
Art. 57
1. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.
2. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.
3. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Esercito e' valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.
Art. 58
1. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 63, ripetere i corsi e gli esperimenti.
Sezione seconda. Avanzamento nei vari ruoli e gradi
Art. 59
1. L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo:
1) nel ruolo unico degli ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo d'armata;
2) nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa;
3) nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di colonnello. I colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali;
4) nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello.
5) nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), del Servizio di amministrazione, sino al grado di tenente generale;
2. Nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici - farmacisti) del Servizio di commissariato (ufficiali di Sussistenza), del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale;
3. ALINEA ABROGATO DALLA L. 22 SETTEMBRE 1960, N. 1031.
Art. 60
1. L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.
2. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 SETTEMBRE 1980, N. 574.
Art. 61
1. L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'.
2. I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per, essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado.
Art. 62
1. L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a scelta.
2. I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.
Art. 63
1. L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'. I tenenti dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per lo avanzamento devono aver compiuto almeno quattro anni di permanenza nel grado, oltre che aver effettuato i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. I tenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i parigrado di maggior od eguale anzianita' dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza nei ruoli normali di parigrado di maggior od eguale anzianita' non idonei all'avanzamento o per i, quali sia sospesa la valutazione o la promozione.
2. I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanita' militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado.
3. Gli ufficiali promossi in applicazione del precedente comma, qualora siano in possesso di uno dei diplomi di laurea, richiesti dalle norme sul reclutamento, conseguito con un ciclo di studi universitari di durata quinquennale, assumono anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, con decorrenza retroattiva di un anno. Detti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo capitano gia' promosso avente la loro stessa anzianita' assoluta.
4. Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.
5. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali.
6. Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini dell'avanzamento e' ammesso a ripetere il corso; se ancora non lo superi, in deroga all'art. 41 l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali.
Art. 64
1. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'.
2. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonche' del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano gia' superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
3. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita', e, se idoneo, e' promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.
4. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dai servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.
Art. 65
1. Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto dei Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine dei primo e del secondo anno del corso di applicazione.
2. I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.
3. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.
4. Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'art. 64.
5. Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorita' gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale e' valutato per l'avanzanmento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 64.
Sezione terza. Disposizioni speciali per gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione
Art. 66
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1974, N. 257
Art. 67
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1974, N. 257
Art. 68
1. I maggiori e i capitani dei servizi tecnici sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del sesto anno di permanenza nel grado.
2. La promozione dei capitani non puo' essere in alcun caso disposta con decorrenza anteriore alla data del trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico.
Sezione quarta. Vantaggi di carriera
Art. 69
1. I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per, ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.
2. Il vantaggio di carriera e' attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui cade la predetta data.
3. Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi gia' compreso nella aliquota di ruolo di cui all'articolo 39 lo spostamento sara' effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per la meta' o in misura ridotta, del 5 per cento, a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello.
4. Se l'ufficiale alla data predetta, non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli e' collocato nel ruolo avanti a detti parigrado e la differenza dei posti gli verra' attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.
5. L'ufficiale non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, gia' di lui piu' anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianita' in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianita' subite per le cause indicate nell'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera.57
Art. 69-bis
1. Non puo' essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di specializzazione all'ufficiale di servizio sanitario dell'Esercito che abbia fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.
2. Il vantaggio di cui al precedente comma viene attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per titoli coseguiti tra il 1° settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto.
3. I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve essere concesso ai sensi del precedente secondo comma.
4. L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale gia' di lui piu' anziano che abbia conseguito una specializzazione avente durata di uguale o superiore.
Art. 70
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1974, N. 257
Art. 71
1. L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un vantaggio di carriera, e' considerato come se avesse acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari grado con i quali avrebbe dovuto frequentare il corso.
2. Il tenente che, in applicazione dell'art. 63, quarto comma, ripeta il corso, non puo' conseguire vantaggio di carriera.
Art. 72
1. I titoli di cui alla tabella n. 4 annessa alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel primo comma dell'art. 121 non danno luogo a vantaggi di carriera.
Capo VII. Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della marina.
Sezione prima. Disposizioni relative ai periodi di imbarco, di comando, di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami
Art. 73
1. Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonche' il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, purche' addette ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. E' altresi' valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della Marina mercantile per istruzione professionale.
2. La meta' del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.
3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato maggiore della Marina e' considerato, ai fini dell'avanzamento, quale imbarco in comando di forze navali.
4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie del Corpo di appartenenza.