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Sez. 3, Sentenza n. 3043 del 13/10/1972 (Rv. 360807 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI ORDINARIA DILIGENZA DEL CREDITORE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360807-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI ORDINARIA DILIGENZA DEL CREDITORE - ESTENSIONE.*

L'Obbligo di ordinaria diligenza gravante sul creditore gli impone di evitare i danni che si possono verificare nel suo patrimonio di conseguenza della colpa altrui, ma non importa per lui l'Obbligo ne la facolta d'intervenire nell'ambito patrimoniale di chi, pur essendo suo debitore, subisce diretti effetti dannosi da un fatto colposo a lui imputabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)