diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3625 del 28/10/1975 (Rv. 377822 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - CLAUSOLE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE - DISAPPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE (PERIODO DI PROVA).*
Stato
decisa il 1975-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377822-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - CLAUSOLE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE - DISAPPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE (PERIODO DI PROVA).*

Spetta al giudice ordinario, ove rilevi l'esistenza di un contrasto tra clausole contrattuali recepite nel decreto delegato, che rende efficace erga omnes un contratto collettivo di lavoro, e norme imperative di legge, la disapplicazione di dette clausole, a norma dell'art 5 della legge 14 luglio 1959, n 741. (nella specie e stato ritenuto incompatibile con l'art 4 del RDL 13 novembre 1924, n 1825, che fissa in tre mesi la durata massima del periodo di prova, l'art 6 del CCNL per gli impiegati dipendenti da imprese edili, esteso erga omnes con DPR 14 luglio 1960, n 1032, il quale fissa, invece, in quattro mesi la durata massima del periodo di prova).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 4, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 5 CORTE COST., Contr. Coll. 24/07/1959 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)