Sez. 2, Sentenza n. 5509 del 17/04/2002 (Rv. 553779 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI | Accertamento della natura essenziale del termine - Giudice di merito - Devoluzione - Censurabilità in sede di giudizio di legittimità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI
L'indagine sul carattere essenziale o meno del termine pattuito ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. è istituzionalmente riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità allorquando sia stata condotta e adeguatamente argomentata tenendo conto della natura e dell'oggetto del contratto, nonché del comportamento tenuto dalle parti e delle espressioni adoperate dai contraenti, laddove l'espressione "entro e non oltre" si raffigura quale mera locuzione di stile, non indicativa di per sè della improrogabilità del termine cui si accompagna.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)