Sez. 1, Sentenza n. 2828 del 30/10/1973 (Rv. 366404 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - FUNZIONE - RECESSO UNILATERALE - DIFFERENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - FUNZIONE - RECESSO UNILATERALE - DIFFERENZE.*
La clausola risolutiva espressa e preordinata ad operare di fronte ad un comportamento (di uno dei contraenti) costituente inadempimento in senso tecnico; il recesso convenzionale dal contratto e destinato ad operare in presenza di fatti o comportamento di una parte che, pur acquistando Rilevanza giuridica rispetto all'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del rapporto, non costituiscono tuttavia inadempimento vero e proprio e non implicano, quindi, alcun giudizio di riprovazione morale o giuridica. (V 289/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)