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Sez. 1, Sentenza n. 2828 del 30/10/1973 (Rv. 366404 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - FUNZIONE - RECESSO UNILATERALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1973-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366404-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - FUNZIONE - RECESSO UNILATERALE - DIFFERENZE.*

La clausola risolutiva espressa e preordinata ad operare di fronte ad un comportamento (di uno dei contraenti) costituente inadempimento in senso tecnico; il recesso convenzionale dal contratto e destinato ad operare in presenza di fatti o comportamento di una parte che, pur acquistando Rilevanza giuridica rispetto all'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del rapporto, non costituiscono tuttavia inadempimento vero e proprio e non implicano, quindi, alcun giudizio di riprovazione morale o giuridica. (V 289/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)